Codice etico e di condotta (arbitri, mediatori, membri del collegio sindacale ed esperti)
I – INTRODUZIONE
1.1 CAMARB – Camera di Mediazione e Arbitrato per le Imprese – Brasile (“CAMARB”), attraverso il presente Codice Etico e di Condotta (“Codice”), mira a orientare l’operato degli arbitri, dei mediatori, dei membri delle collegio delle controversie e gli esperti e gli altri partecipanti al procedimento arbitrale, ove applicabile, di seguito denominati “Professionisti”, nonché le parti, i loro avvocati e assistenti tecnici.
1.2 Le linee guida che compongono il presente Codice, oltre a non essere esaustive, sono complementari ai principi e alle norme giuridiche imperative, nonché alle disposizioni:
(I) negli accordi stipulati dalle parti, nei regolamenti e nelle delibere amministrative del CAMARB;
(Ii) nelle “Linee guida del Comitato Arbitrale Brasiliano (CBAr) sull’obbligo di informazione dell’arbitro”[1];
(III) nel “Codice deontologico degli arbitri”[2] e nel “Codice deontologico dei mediatori”[3] approvato dal Consiglio Nazionale delle Istituzioni di Mediazione e Arbitrato (CONIMA).
1.3 La CAMARB si impegna a dare ampia pubblicità al presente Codice e a renderlo disponibile sul proprio sito web. site.
II – DOVERI DEI PROFESSIONISTI
2.1 Il Professionista, per agire in una procedura amministrata dal CAMARB, deve essere e rimanere indipendente ed imparziale, osservando quanto segue:
a. il Professionista deve accettare l'invio solo se è sicuro di avere la disponibilità, i requisiti necessari e un'adeguata conoscenza della legge applicabile e della lingua scelta per lo svolgimento della procedura;
b. nell’esercizio del dovere di informazione, che deve essere osservato per tutta la durata del procedimento e non solo in sede di compilazione del “Questionario allegato alla Dichiarazione di Disponibilità, Non Impedimento, Indipendenza e Imparzialità”, il Professionista deve fornire informazioni su eventuali fatti e circostanze rilevanti che, agli occhi di una terza parte indipendente e ragionevole, potrebbe dare adito a giustificati dubbi sulla loro indipendenza e imparzialità in relazione alla controversia, le parti, i loro avvocati, gli assistenti tecnici e le persone ed entità espressamente indicate dalle parti come correlato al conflitto e/o interessato allo stesso.
2.2 Nello svolgimento delle proprie mansioni, il Professionista deve:
a. essere discreti ed evitare comportamenti o apparenze di comportamenti scorretti che potrebbero dare adito a dubbi giustificati sulla propria indipendenza o imparzialità;
b. astenersi dal promettere o garantire risultati;
c. evitare di intrattenere contatti con le parti, gli assistenti tecnici e/o i loro legali in merito al procedimento in orari e in ambienti diversi da quelli destinati allo svolgimento degli atti del procedimento. Quando necessario, ciò dovrebbe essere fatto, preferibilmente, con la partecipazione di tutte le parti, nonché, se del caso, con la partecipazione di altri professionisti nominati, e sempre con trasparenza;
d. agire con diligenza, rapidità ed efficienza, soddisfacendo le ragionevoli aspettative delle parti e garantendo che la procedura sia gestita in modo efficiente in termini di tempi e costi;
e. agire in modo trasparente e offrire parità di trattamento alle parti;
f. nel caso dell'arbitro/degli arbitri e del/dei membro/i di commissioni di controversia, rispettare i principi di contraddizione e di libera convinzione ragionata;
g. avere la capacità tecnica e la disponibilità per intervenire in tutte le fasi della procedura;
h. trattare tutte le persone coinvolte nella procedura con cortesia e rispetto; E
i. salvo diverso accordo tra le parti, mantenere la riservatezza sul contenuto e sull'andamento della procedura, anche dopo la sua conclusione, salvo nei casi di legge e di regolamento in cui la riservatezza è derogata.
2.3 Il Professionista non può dimettersi dall'esecuzione delle proprie funzioni, salvo casi straordinari.
2.4 Può esercitare la professione di Professionista chiunque faccia parte degli organi del CAMARB (Assemblea generale, Consiglio deliberativo e Consiglio di amministrazione). Se sei un membro del Consiglio di Amministrazione, ti sarà impedito di compiere qualsiasi atto o di partecipare a qualsiasi deliberazione relativa alla rispettiva procedura e dovrai firmare un documento che confermi tale impedimento.
III – DOVERI DELLE PARTI, DEGLI AVVOCATI E DEGLI ASSISTENTI TECNICI
3.1 Le parti, i loro avvocati e i loro assistenti tecnici devono agire in modo collaborativo per garantire l'efficienza del procedimento in termini di tempi e costi, astenendosi dal compiere atti aventi finalità meramente dilatoria, sia nella fase istruttoria sia nella fase istruttoria. del Tribunale Arbitrale, o durante l'intera procedura.
3.2 La parte può chiedere chiarimenti al Professionista nell'esercizio del suo dovere di informazione. Il silenzio della parte implicherà la sua adesione all'indicazione, e non potrà successivamente mettere in discussione l'imparzialità e l'indipendenza del Professionista in base a fatti e circostanze da lui precedentemente rivelati.
3.3 Le parti devono collaborare con il Professionista nel corretto esercizio del suo dovere di informazione, sottoponendogli, alla prima occasione utile, eventuali dubbi circa la sua indipendenza e imparzialità, connessi a fatti e circostanze pubblici o che sono noti alle parti o facilmente accessibili alle stesse. La parte che non lo fa prima che il Professionista sia confermato ad agire nella procedura potrà solo successivamente mettere in dubbio l'imparzialità e l'indipendenza del professionista nei casi previsti dalla Legge brasiliana sull'arbitrato.[4].
IV- DOVERE DI RISERVATEZZA E RISPETTO DELLA LGPD (LEGGE GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI[5])
4.1 Salvo diverso accordo tra le parti, i Professionisti, le parti, i loro avvocati e assistenti tecnici sono tenuti a mantenere la riservatezza sul contenuto e sullo svolgimento del procedimento, anche dopo la sua conclusione, salvo i casi di legge e di regolamento in cui la riservatezza è derogata.
4.2 Nessun professionista, parte, avvocato o collaboratore tecnico può utilizzare le informazioni o i documenti prodotti nel procedimento allo scopo di ottenere indebiti vantaggi per sé o per terzi.
V – POLITICHE ESG (AMBIENTALE, SOCIALE E GOVERNANCE)
5.1 I professionisti, le parti, gli avvocati e gli assistenti tecnici sono soggetti alle disposizioni del presente Codice e devono inoltre osservare le politiche di Ambientale, Sociale e Governance (ESG) del CAMARB[6] e garantire la promozione e il mantenimento, in particolare, delle seguenti linee guida fondamentali: (I) sostenibilità; (Ii) diversità, equità e inclusione; (III) integrità e conformità.
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[1] “Linee guida del Comitato Arbitrale Brasiliano (CBAr) sull’obbligo di informazione dell’arbitro” disponibili al link: https://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2023/09/diretrizes-do-cbar-sobre-o-dever-de-revelacao-doa-arbitroa.pdf. In caso di conflitto, le regole del presente “Codice etico e di condotta del CAMARB per arbitri, mediatori, membri del collegio sindacale, parti e avvocati” prevalgono su qualsiasi altra regola e codice.
[2] “Codice etico degli arbitri” disponibile al link: https://conima.org.br/site-em-construcao/arbitragem/codigo-etica-arbitros/.
[3] “Codice deontologico dei mediatori” disponibile al link: https://conima.org.br/mediacao/codigo-de-etica-para-mediadores/.
[4] Legge n. 9.307/96, articolo 14, §2: “L’arbitro può essere ricusato solo per motivi verificatisi dopo la sua nomina. Tuttavia, egli può essere rifiutato per motivi anteriori alla sua nomina, quando: a) non è nominato direttamente dalla parte; o (b) il motivo del rifiuto dell’arbitro diventa noto dopo la sua nomina.”
[5] Legge n. 13.709/18 disponibile al link: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm
[6] Risoluzione amministrativa n. 27/23 disponibile al link: https://camarb.com.br/resolucao/resolucao-administrativa-n-27-23/.