In vigore dal 29 ottobre 2010 al 19 settembre 2017
1.1 CAMARB – CAMERA DI ARBITRATO COMMERCIALE – BRASILE, di seguito denominata CAMARB, ha come obiettivo l’amministrazione di procedure arbitrali e altre forme extragiudiziali di risoluzione delle controversie. Il suo svolgimento istituzionale non comporta alcun atto giurisdizionale, la cui competenza è esclusiva dell'arbitro o degli arbitri nominati ai sensi del presente regolamento.
1.2 Il Regolamento Arbitrale del CAMARB, abbreviato come “Regolamento”, si applicherà ogniqualvolta la convenzione arbitrale preveda l’adozione del regolamento arbitrale del CAMARB o della Camera Arbitrale del Minas Gerais, precedente denominazione del CAMARB.
1.3 Salvo diversa disposizione, si applica la normativa vigente alla data della domanda di arbitrato.
1.4 Ai fini del presente regolamento si intende per:
(I) il termine Tribunale Arbitrale deve essere utilizzato per designare sia un arbitro unico sia un tribunale arbitrale;
(Ii) i termini ricorrente e convenuto si applicano indifferentemente a uno o più ricorrenti o convenuti.
II – CONVOCAZIONI, DICHIARAZIONI E TERMINI
2.1 Tutti gli atti procedurali e i documenti presentati dalle parti devono essere consegnati alla Segreteria generale del CAMARB in un numero sufficiente di copie da inoltrare agli arbitri e alle altre parti, mentre gli originali devono essere depositati nel procedimento arbitrale.
2.2 La Segreteria Generale della CAMARB trasmetterà alle parti, mediante citazione, le comunicazioni da essa emesse, le copie delle dichiarazioni delle parti e le decisioni pronunciate dal Tribunale Arbitrale.
2.3 I termini di legge e quelli stabiliti dal Tribunale Arbitrale decorreranno dal giorno lavorativo successivo alla data di consegna della convocazione inviata dalla Segreteria Generale della CAMARB. Le scadenze sono continue e il corso non viene sospeso nei giorni in cui non ci sono attività presso il CAMARB. Se la scadenza cade in un giorno in cui non ci sono attività presso il CAMARB, la scadenza verrà prorogata al giorno lavorativo successivo.
2.4 Tutte le citazioni si considerano regolarmente notificate a condizione che siano state recapitate all'indirizzo indicato nell'accordo di arbitrato o ad altro indirizzo successivamente comunicato dalla parte interessata. In assenza di firma sulla Convenzione di Arbitrato, la parte si considererà notificata al momento della consegna della comunicazione da parte della Segreteria Generale del CAMARB all'indirizzo in cui è stata effettuata la prima notifica alla parte.
2.5 Le parti, previo consenso del Tribunale Arbitrale, possono modificare i termini previsti dal presente Regolamento.
III – DOMANDA DI ARBITRATO
3.1 Chiunque desideri risolvere una controversia relativa ai diritti di proprietà disponibili sotto l'amministrazione del CAMARB deve comunicare la propria intenzione alla Segreteria generale di questo ente, indicando:
(I) nome, indirizzo e qualifiche complete delle parti coinvolte e del loro avvocato, se presente;
(Ii) copia integrale dell'atto contenente la convenzione arbitrale;
(III) breve riassunto dell'oggetto della controversia;
(Iv) sintesi delle rivendicazioni;
(V) valore stimato della domanda.
3.2 Quando si richiede l'istituzione della procedura arbitrale, il ricorrente deve effettuare un deposito non rimborsabile della quota di iscrizione per coprire le spese iniziali fino all'esecuzione del termine arbitrale.
3.3 Se i requisiti degli articoli 2.1, 3.1 e 3.2 non vengono rispettati, la Segreteria generale fisserà un termine per l'adempimento. Se i requisiti non vengono soddisfatti entro il termine concesso, l'arbitrato verrà archiviato, fatta salva la possibilità di una nuova richiesta.
3.4 La Segreteria del CAMARB invierà al convenuto, all'indirizzo fornito dal ricorrente, una copia della Domanda di Arbitrato e dei suoi allegati, nonché una copia del presente Regolamento e l'elenco dei nomi che compongono il suo Elenco degli Arbitri, notificando il convenuto, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere sulla domanda di avvio dell'arbitrato e sull'eventuale interesse a proporre domanda riconvenzionale.
3.5 Se il convenuto non viene trovato, il ricorrente deve fornire un nuovo indirizzo alla Segreteria del CAMARB o promuovere la notifica giudiziaria del convenuto in merito alla procedura arbitrale.
3.6 Se vi è un interesse in una domanda riconvenzionale, la dichiarazione del convenuto deve contenere anche:
(I) breve riassunto dei fatti che hanno dato origine alla domanda riconvenzionale;
(Ii) sintesi delle rivendicazioni;
(III) valore stimato della domanda riconvenzionale.
3.7 Quando una parte presenta una domanda di arbitrato relativamente al rapporto giuridico che è oggetto di un procedimento arbitrale instaurato tra le stesse parti o, anche quando l'oggetto o la causa della causa siano comuni tra le domande, spetterà al Tribunale Arbitrale dell'arbitrato già instaurato per decidere sull'eventuale collegamento tra le domande.
3.8 Il Consiglio di Amministrazione decide, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, sulle questioni relative all'esistenza, validità, efficacia e portata della convenzione arbitrale, nonché sul collegamento delle pretese, e il Tribunale Arbitrale, una volta costituito, decide sulla propria giurisdizione, confermando o modificando la decisione del Consiglio.
3.9 Se, in seguito all'esecuzione di un valido accordo arbitrale, una delle parti rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato, l'arbitrato prosegue, senza impedire al Tribunale Arbitrale di emettere il lodo, e la parte assente ne viene informata, per posta, tutti gli atti del procedimento, lasciando aperta la possibilità di intervento in ogni momento. Se la parte cambia indirizzo senza darne comunicazione alla Segreteria del CAMARB, quest'ultima sospenderà l'invio della convocazione fino a quando la parte non comunicherà il nuovo indirizzo.
IV – ARBITRI
4.1 Possono essere nominati arbitri sia i membri dell'elenco degli arbitri del CAMARB sia altri che non ne facciano parte, a condizione che siano persone capaci e di fiducia delle parti, e il presidente del tribunale arbitrale deve essere scelto preferibilmente tra i nomi nell'elenco degli arbitri.
4.2 La persona o le persone nominate per svolgere la funzione di arbitro devono sottoscrivere un termine in cui dichiarano, a pena di legge, di non essere soggette ad alcun impedimento o sospetto e devono segnalare qualsiasi circostanza che possa dare adito a giustificati dubbi sulla loro imparzialità o indipendenza, rispetto alle parti o alla controversia sottoposta al loro esame, nonché dichiarare per iscritto di possedere la competenza tecnica e la disponibilità necessarie per condurre l'arbitrato nei termini stabiliti.
4.3 Entrambe le parti possono ricusare l'arbitro che:
- a)è parte della controversia;
- b)se sei intervenuto nella controversia in qualità di agente, consulente o consigliere di una delle parti, mediatore, testimone o esperto;
- c)è coniuge o parente fino al terzo grado di una delle parti o del suo avvocato;
- d)partecipare all'organo di gestione o di amministrazione di una persona giuridica che è parte della controversia o detiene una partecipazione al suo capitale;
- e)è un amico intimo o un nemico di una delle parti o del suo avvocato;
- f)è in qualunque altro modo interessato, direttamente o indirettamente, alla sentenza favorevole a una delle parti;
- g)non ha l'indipendenza o l'imparzialità per condurre l'arbitrato o giudicare la controversia.
4.4 Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al punto precedente, l'arbitro è tenuto a darne immediata comunicazione alla Segreteria del CAMARB, alle parti e agli altri arbitri. L'arbitro può, per uno dei motivi di cui al punto precedente, rifiutare la nomina o dimettersi, anche quando la nomina sia avvenuta consensualmente dalle parti.
V – NOMINA DEGLI ARBITRI
5.1 La Segreteria generale della CAMARB chiederà alle parti di nominare, entro 10 (dieci) giorni, l'arbitro o gli arbitri che agiranno nel procedimento arbitrale.
5.2 Quando le parti decidono di nominare un arbitro unico, la nomina deve avvenire di comune accordo. Se non si raggiunge un consenso entro il termine di cui al punto 5.1, si applicheranno le disposizioni del punto 5.10.
5.3 Salvo diverso accordo, se le parti decidono di costituire un tribunale arbitrale composto da 3 (tre) membri, ciascuna parte sarà tenuta a nominare un arbitro entro il termine stabilito al punto 5.1. Entro 10 (dieci) giorni dalla dichiarazione di disponibilità, non impedimento e indipendenza degli arbitri nominati, questi ultimi nomineranno congiuntamente il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di presidente del Tribunale Arbitrale. Se non si raggiunge un consenso tra gli arbitri nominati dalle parti, la nomina dell'arbitro presidente spetterà al Consiglio di amministrazione del CAMARB.
5.4 Quando le parti non hanno definito, nella convenzione arbitrale, il numero degli arbitri che agiranno nella procedura arbitrale o non raggiungono un consenso al riguardo, spetterà al Consiglio di Amministrazione del CAMARB definire se vi sarà la nomina di un unico arbitro o di tre arbitri, tenendo conto della natura della controversia, e l'indicazione deve essere data conformemente al presente regolamento.
5.5 Una volta nominati gli arbitri, la Segreteria Generale del CAMARB chiederà loro di esprimere, entro 10 (dieci) giorni, il proprio parere ai sensi del punto 4.2.
5.6 Dopo la ricezione della dichiarazione di disponibilità, accompagnata dalla dichiarazione di non impedimento e di indipendenza, da parte della Segreteria Generale del CAMARB, le parti saranno informate e verrà concesso loro un termine di 5 (cinque) giorni per presentare, motivatamente, eventuali obiezioni alla gli arbitri.
5.7 In caso di ricusazione dell'arbitro/degli arbitri, questi saranno convocati dalla Segreteria Generale del CAMARB per rispondere entro 5 (cinque) giorni, che saranno concessi alle parti per un uguale periodo di tempo.
5.8 Il Consiglio di Amministrazione del CAMARB sarà responsabile della decisione sulla ricusazione dell'arbitro, sospendendo il procedimento fino all'emissione della relativa decisione.
5.9 Se un arbitro nominato muore, viene dichiarato inabile o sospetto o non è più in grado di svolgere i propri compiti, il sostituto verrà nominato secondo le modalità e nei tempi previsti per la nomina dell'arbitro da sostituire.
5.10 Se una delle parti, dopo aver stipulato un accordo di arbitrato che elegge il Regolamento di arbitrato del CAMARB o dopo aver accettato l’avvio dell’arbitrato, non nomina un arbitro entro i termini stabiliti nel Regolamento, il Consiglio di amministrazione del CAMARB nominerà l’arbitro non nominato da una delle parti o da un arbitro unico per risolvere la controversia tra i nomi presenti nel suo Elenco degli Arbitri.
5.11 Quando più parti sono ricorrenti o convenute e la controversia è sottoposta a tre arbitri, il ricorrente o i ricorrenti nominano un arbitro, mentre il convenuto o i convenuti ne nominano un altro.
5.12 In mancanza di consenso per la nomina di un arbitro da parte di più ricorrenti o di più convenuti, entro il termine stabilito dal presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione del CAMARB nominerà i tre membri del Tribunale Arbitrale, indicando chi eserciterà la presidenza. .
VI – TERMINE DELL’ARBITRATO
6.1 Dopo la nomina dell'arbitro o degli arbitri, la Segreteria Generale della CAMARB preparerà la bozza del Termine Arbitrale, che conterrà:
- a)nome, professione, stato civile e domicilio delle parti e dei loro eventuali avvocati;
- b)nome, professione e indirizzo dell'arbitro o degli arbitri nominati dalle parti;
- c)la questione che sarà oggetto di arbitrato e una sintesi delle rivendicazioni;
- d) luogo in cui verrà emesso il lodo arbitrale;
- e)autorizzazione all'arbitro/agli arbitri di pronunciarsi secondo equità, se così concordato dalle parti;
- f)il termine per il deposito del lodo arbitrale;
- g)la lingua in cui verrà condotto il procedimento arbitrale;
- h)la determinazione della forma di pagamento degli onorari dell'arbitro o degli arbitri e del compenso amministrativo, nonché la dichiarazione di responsabilità per il rispettivo pagamento e per le spese dell'arbitrato;
- i)la firma di 2 (due) testimoni.
6.2 Le parti e il Tribunale Arbitrale sottoscriveranno il Termine Arbitrale in un'udienza appositamente designata a tale scopo, durante la quale dovranno essere versati i diritti amministrativi e gli onorari del Tribunale Arbitrale, in conformità al presente Regolamento.
6.3 L'arbitrato sarà considerato istituito e la giurisdizione arbitrale avrà inizio con l'accettazione dell'arbitro o degli arbitri, previa sottoscrizione del Termine di Arbitrato.
6.4 Gli effetti dell'istituzione dell'arbitrato saranno retroattivi alla data di deposito della domanda di arbitrato presso il CAMARB.
VII – AVVOCATI
7.1 Le parti possono farsi rappresentare da avvocati munite dei necessari poteri per agire in nome della parte rappresentata in tutti gli atti relativi al procedimento arbitrale.
7.2 Tutte le comunicazioni, notifiche o citazioni di atti processuali devono essere effettuate alla parte o, se vi è un procuratore da questa nominato, esclusivamente a questa parte, mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o qualsiasi altra forma di comunicazione scritta indirizzata alla parte. indirizzo fornito dalla/dalle parte/i alla Segreteria generale.
VIII – PROCEDURA
8.1 All'udienza per la firma dell'accordo arbitrale, il tribunale arbitrale tenterà inizialmente di conciliare le parti.
8.2 In caso di fallimento della conciliazione, il ricorrente e il convenuto, se hanno manifestato interesse a presentare una domanda riconvenzionale, avranno un termine comune di 15 (quindici) giorni, a decorrere dalla data del termine dell'arbitrato, per presentare le loro allegazioni iniziali e indicare la prove che intendi produrre.
8.3 Le accuse iniziali devono contenere le richieste e le relative specifiche. Dopo la presentazione delle accuse iniziali, nessuna delle parti può formulare nuove richieste, emendare o modificare quelle esistenti o ritirare una qualsiasi delle richieste senza il consenso dell'altra parte o delle altre parti e del Tribunale Arbitrale.
8.4 Successivamente, nel caso di una domanda riconvenzionale, al convenuto e al ricorrente verrà concesso un periodo comune di 15 (quindici) giorni per presentare una contestazione alle affermazioni iniziali dell'altra parte, dopodiché dovranno indicare le prove che intendono produrre.
8.5 Trascorso il termine per l'opposizione, il Tribunale arbitrale delibererà sulla produzione delle prove. Se si ritiene che non siano necessarie nuove prove, il Tribunale Arbitrale dichiarerà chiusa l'indagine e concederà alle parti un termine comune di 15 (quindici) giorni per presentare le loro argomentazioni finali.
8.6 Se il Tribunale Arbitrale ritiene necessario, ai fini della propria condanna, effettuare una diligenza fuori dalla sede dell'arbitrato, il Presidente del Tribunale Arbitrale determina il giorno, l'ora e il luogo in cui la diligenza deve essere effettuata, dandone comunicazione alle parti. che possano parteciparvi, se lo desiderano.
8.7 Spetterà al Tribunale Arbitrale decidere se la prova peritale sia necessaria ai fini dell'istruzione dell'arbitrato. In questo caso, il Tribunale Arbitrale deciderà sulla presentazione delle domande da parte delle parti, sulla nomina di un esperto, sul pagamento degli onorari dell'esperto, sull'ammissione di assistenti tecnici e sulla presentazione della relazione peritale e dei relativi chiarimenti.
8.8 Per quanto riguarda l'esperto, si applicheranno le disposizioni dei punti 4.2, 4.3, 4.4 del presente Regolamento, restando la competenza del Tribunale Arbitrale a decidere su ogni contestazione dell'esperto.
8.9 Se ritiene necessaria un'udienza probatoria, il Tribunale arbitrale designerà il giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà.
8.10 L'udienza sarà aperta dal presidente della Corte Arbitrale, alla presenza degli altri arbitri e del segretario del procedimento.
8.11 Una volta tenuta l'udienza, si procederà alla presentazione delle prove orali, iniziando dalle spiegazioni del perito, se del caso, seguite dalle testimonianze personali delle parti e, subito dopo, dall'interrogatorio dei testimoni nominati.
8.12 Se un testimone rifiuta di comparire all'udienza o rifiuta di testimoniare senza motivo legale, il presidente del tribunale arbitrale può, su richiesta di una delle parti o d'ufficio, chiedere all'autorità giudiziaria di adottare misure appropriate per raccogliere la testimonianza del testimone. .
8.13 Il segretario del procedimento fornisce, su richiesta di una delle parti, copia delle dichiarazioni rese in udienza, nonché i servizi di interprete o traduttore, con oneri a carico della parte che ne fa richiesta, che devono essere pagati in anticipo al CAMARB.
8.14 Le udienze si terranno anche se una delle parti, regolarmente citata, non si presenta.
8.15 Il rinvio dell'udienza sarà concesso solo per un motivo rilevante, a discrezione del presidente del Tribunale Arbitrale, il quale fisserà immediatamente una nuova data per la tenuta dell'udienza.
8.16 Una volta completata la produzione delle prove, le parti avranno un termine comune di 15 (quindici) giorni per presentare le loro argomentazioni finali, a meno che il Tribunale arbitrale non stabilisca un termine diverso.
8.17 L'eventuale nullità di un atto compiuto nel procedimento arbitrale deve essere eccepita nella prima occasione in cui la parte ha diritto di prendere parola nel procedimento.
IX – MISURE URGENTI
9.1 Il Tribunale Arbitrale, su richiesta di una delle parti o quando lo ritenga opportuno, può, con decisione debitamente motivata, disporre misure urgenti, cautelari o anticipate nel merito.
9.2 Fino all'insediamento del Tribunale Arbitrale, le parti possono chiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione di misure cautelari o anticipate nel merito. In tal caso, la parte dovrà darne immediata comunicazione al CAMARB. Il Tribunale Arbitrale, appena costituito, può riesaminare la richiesta di parte, ratificando o modificando, in tutto o in parte, il provvedimento pronunciato dall'autorità giudiziaria.
9.3 In caso di inosservanza di un ordine del Tribunale Arbitrale e qualora si renda necessario ricorrere a misure coercitive, la parte interessata o il Tribunale Arbitrale ne richiederanno l'esecuzione all'organo giudiziario competente.
9.4 La richiesta rivolta da una delle parti all'autorità giudiziaria per ottenere misure cautelari o anticipate nel merito, prima della costituzione del Tribunale arbitrale, non costituisce rinuncia alla convenzione arbitrale, né esclude la giurisdizione del Tribunale arbitrale. per rivalutarlo.
X – LODO ARBITRALE
10.1 Il Tribunale Arbitrale emetterà la propria decisione entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle conclusioni finali delle parti, salvo che nel termine per l'arbitrato non sia stato fissato un termine diverso.
10.2 La sentenza e le altre decisioni saranno deliberate in una conferenza, a maggioranza, con un voto per ciascun arbitro, compreso il presidente della Corte arbitrale. In mancanza di accordo della maggioranza, prevarrà il voto del presidente del tribunale arbitrale.
10.3 Il Tribunale Arbitrale potrà deliberare in qualsiasi luogo riterrà opportuno e il lodo sarà pronunciato presso la sede del CAMARB, salvo diverso accordo tra le parti.
10.4 Il lodo è redatto per iscritto dal Tribunale Arbitrale e sottoscritto da tutti gli arbitri; per la sua efficacia è tuttavia sufficiente la firma della maggioranza, qualora uno di essi si rifiuti o non sia in grado di sottoscriverlo.
10.5 Il lodo arbitrale deve contenere:
- a)la relazione, con i nomi delle parti e una sintesi della controversia;
- b)le motivazioni della decisione, in cui saranno analizzate le questioni di fatto e di diritto, con espressa menzione, ove applicabile, che è stata adottata secondo equità;
- c)il dispositivo in cui l'arbitro (o gli arbitri) risolverà tutte le questioni sottoposte e stabilirà il termine per l'adempimento, se applicabile;
- d)la data e il luogo in cui è stata pronunciata.
10.6 Il lodo conterrà anche la determinazione dei costi e delle spese dell'arbitrato, secondo la Tabella CAMARB, ivi compresi i diritti di amministrazione e gli onorari degli arbitri, nonché la responsabilità di ciascuna parte nel pagamento di tali rate, rispettando i limiti stabiliti nel nell'accordo arbitrale o nel termine arbitrale, a seconda dei casi.
10.7 Una volta che la decisione della Corte Arbitrale è stata pronunciata e trasmessa alla Segreteria Generale della CAMARB entro il termine previsto al punto 10.1, la Segreteria Generale ne trasmetterà una copia originale a ciascuna delle parti, entro 5 (cinque) giorni, con prova di ricezione. La Segreteria generale conserverà nei propri archivi una copia del contenuto integrale del lodo, unitamente a una copia del fascicolo del caso, debitamente autenticata dal presidente della Corte arbitrale.
10.8 In caso di errore materiale, omissione, oscurità, dubbio o contraddizione nel lodo arbitrale, le parti avranno un termine di cinque giorni, a decorrere dalla data di ricezione del lodo, per presentare richieste di chiarimento.
10.9 Il tribunale arbitrale può emettere un lodo parziale prima della decisione arbitrale definitiva.
XI – SPESE DI AMMINISTRAZIONE, SPESE DEGLI ARBITRI E ALTRE SPESE
11.1 Il Consiglio di Amministrazione del CAMARB predisporrà la Tabella delle Spese di Amministrazione e degli Onorari degli Arbitri da applicare nei procedimenti arbitrali da esso amministrati.
11.2 Non sono comprese nel compenso le spese relative alla posta, alle fotocopie, alle chiamate interurbane, al noleggio delle attrezzature e alla sede dell'udienza, se questa non avviene presso la sede del CAMARB, nonché le spese per gli onorari e i viaggi degli esperti, dei traduttori e degli arbitri. . l'amministrazione e la Segreteria del CAMARB possono richiedere alle parti di versare un deposito cauzionale per coprire tali spese.
11.3 L'onorario di segreteria e gli onorari dell'arbitro o degli arbitri saranno stabiliti caso per caso dal Collegio, subito dopo la nomina dei membri del Tribunale Arbitrale, secondo i parametri stabiliti nella suddetta Tabella. Tuttavia, in circostanze eccezionali, il Consiglio può proporre compensi superiori ai limiti stabiliti nella Tabella, previa accettazione dell'arbitro o degli arbitri.
11.4 In caso di domanda riconvenzionale, saranno dovuti nuovi diritti amministrativi e nuovi onorari per l'arbitro/gli arbitri, calcolati in base al valore della domanda riconvenzionale.
11.5 Gli onorari del presidente dell'arbitro del tribunale arbitrale saranno superiori del 15% (quindici per cento) rispetto agli onorari stabiliti dal Consiglio per ciascuno degli altri arbitri. Nel caso in cui l'arbitrato sia condotto da un unico arbitro, gli onorari stabiliti nella Tabella saranno aumentati del 30% (trenta per cento).
11.6 Con la sottoscrizione dell'accordo di arbitrato, il ricorrente/i depositerà/i metà dell'importo totale delle spese amministrative e degli onorari dell'arbitro, mentre il convenuto/i depositerà/i l'altra metà, secondo i criteri definiti nel presente regolamento, a meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente. Altrimenti.
11.7 In caso di accordo tra le parti, dopo la firma del Termine Arbitrale e prima della presentazione delle accuse iniziali, l'arbitro o gli arbitri riceveranno solo il 50% (cinquanta percento) del totale dei compensi, mentre il resto verrà restituito all'arbitro. feste.
11.8 In caso di mancato pagamento da parte di una delle parti del compenso amministrativo e/o degli onorari dell'arbitro nei termini e negli importi stabiliti, l'altra parte potrà anticipare il rispettivo importo al fine di consentire lo svolgimento dell'arbitrato, procedendo alla liquidazione dei conti. al termine della procedura arbitrale, come deciso nel lodo arbitrale. Qualora il pagamento della quota e/o delle quote di amministrazione non venga effettuato per intero entro 15 (quindici) giorni, l'arbitrato verrà sospeso e potrà essere ripreso una volta effettuato il pagamento di cui sopra. In caso di domanda riconvenzionale, la presente voce si applica separatamente alle domande del/dei ricorrente/i e a quelle del/dei convenuto/i.
11.9 Se nel corso dell'arbitrato si accerta che il valore economico della controversia denunciato dalle parti è inferiore al valore economico reale determinato sulla base degli elementi prodotti nel corso della procedura, la Segreteria generale della CAMARB o l'arbitro/gli arbitri ) procederà alla relativa correzione e le parti dovranno, se del caso, integrare l'importo inizialmente depositato a titolo di spese di amministrazione e di onorari dell'arbitro, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della citazione loro inviata.
11.10 In caso di mancato pagamento del suddetto supplemento, l'arbitrato verrà sospeso, ai sensi del punto 11.8.
11.11 La sospensione per mancato pagamento non potrà superare i 90 (novanta) giorni, trascorsi i quali l'arbitrato si considererà chiuso a tutti gli effetti di legge. Gli importi relativi alle spese amministrative e agli onorari degli arbitri versati fino a quel momento saranno restituiti rispettivamente a CAMARB e agli arbitri.
11.12 Le spese sostenute per il compimento degli atti nel procedimento arbitrale sono a carico della parte che richiede il rispettivo provvedimento o di entrambe le parti se il provvedimento è di iniziativa del Tribunale arbitrale o è previsto dal presente Regolamento. La Segreteria Generale della CAMARB potrà richiedere alle parti un anticipo di importo sufficiente a coprire le spese previste del procedimento, in un importo da stabilirsi caso per caso, importo che sarà subordinato alla presentazione di rendiconti. La responsabilità finale per le spese arbitrali sarà stabilita nel lodo arbitrale, in conformità con il punto 10.6 del presente Regolamento.
11.13 Nessun importo aggiuntivo sarà addebitato alle parti nel caso in cui il Tribunale Arbitrale sia chiamato a correggere un errore materiale nel lodo arbitrale, a chiarire qualsiasi oscurità, dubbio o contraddizione in esso contenuta, o a pronunciarsi su un punto omesso rispetto al quale avrebbero dovuto esprimersi nella decisione.
XII – DISPOSIZIONI FINALI
12.1 La procedura arbitrale sarà strettamente confidenziale e al CAMARB, agli arbitri e alle parti stesse è vietato divulgare qualsiasi informazione a cui abbiano accesso in ragione del loro ufficio o della loro partecipazione al processo, senza il consenso di tutte le parti, salvo in casi in cui sussiste l'obbligo legale di pubblicità.
12.2 In mancanza di determinazione del luogo dell'arbitrato da parte delle parti nella clausola compromissoria, questa sarà la sede del CAMARB.
12.3 In mancanza di accordo tra le parti, il Tribunale Arbitrale determina la lingua o le lingue del procedimento arbitrale, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti, compresa la lingua del contratto.
12.4 Il Tribunale Arbitrale è responsabile dell'interpretazione e dell'applicazione del presente Regolamento in tutte le questioni relative alla sua giurisdizione, ai suoi doveri e alle sue prerogative.
12.5 Ogni controversia tra gli arbitri relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento sarà risolta dal presidente del Tribunale Arbitrale, la cui decisione al riguardo sarà definitiva.
12.6 Eventuali omissioni saranno regolate dalla Legge n. 9.307 del 23 settembre 1996 e dai trattati e convenzioni arbitrali applicabili nel territorio brasiliano. In assenza di una disposizione in tali strumenti, eventuali omissioni saranno risolte con decisione del Tribunale Arbitrale costituito o del Consiglio Direttivo del CAMARB, se non ancora costituito.
12.7 Il presente Regolamento, registrato nel Registro dei Titoli e Documenti di Belo Horizonte, Minas Gerais, potrà essere modificato solo mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della CAMARB.


