Efficace dal 12 agosto 2019
INTRODUZIONE
1.1 CAMARB – CAMERA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO COMMERCIALE – BRASILE, di seguito denominata CAMARB, ha come obiettivo l’amministrazione di procedure arbitrali e altre forme extragiudiziali e appropriate di risoluzione delle controversie. Il suo svolgimento non comprende alcun atto giurisdizionale, la cui competenza è esclusiva dell'arbitro o degli arbitri nominati ai sensi del presente Regolamento.
1.2 Il Regolamento Arbitrale del CAMARB, abbreviato come “Regolamento”, si applicherà ogniqualvolta la convenzione arbitrale preveda l’adozione del regolamento arbitrale del CAMARB o della Camera Arbitrale del Minas Gerais, precedente denominazione del CAMARB.
1.3 Salvo diversa disposizione, all'arbitrato richiesto si applica la normativa vigente alla data della richiesta.
1.4 Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) il termine Tribunale arbitrale deve essere utilizzato per designare sia un arbitro unico sia un tribunale arbitrale;
b) i termini ricorrente e convenuto si applicano indifferentemente a uno o più ricorrenti o convenuti.
II DELLE CONVOCAZIONI, DELLE DICHIARAZIONI E DEI TERMINI
2.1 Prima della firma dell'accordo di arbitrato, tutti gli atti procedurali e i documenti presentati dalle parti devono essere consegnati alla Segreteria del CAMARB, presso una qualsiasi delle sue sedi, in copia elettronica e in numero sufficiente di copie fisiche per costituire i verbali del procedimento arbitrale. da inoltrare agli arbitri e alle altre parti.
2.2 Dopo la firma del Termine Arbitrale, salvo quanto diversamente disposto nello stesso, tutti gli atti procedurali e i documenti presentati dalle parti dovranno essere consegnati alla Segreteria del CAMARB, presso una qualsiasi delle sue sedi, in copia cartacea, affinché possano essere depositati nel procedimento arbitrale. e una copia elettronica.
2.3 Tutta la corrispondenza inviata dalla Segreteria del CAMARB, comprese le citazioni, le comunicazioni, le notifiche, le copie delle dichiarazioni delle parti e le decisioni del Tribunale Arbitrale, sarà inviata esclusivamente per via elettronica, salvo diverso accordo o se il destinatario non conferma la ricezione.
2.4 La corrispondenza emessa dalla Segreteria del CAMARB sarà considerata consegnata se:
a) trasmessa elettronicamente, a condizione che sia confermata dal destinatario; O
(b) trasmesso fisicamente, a condizione che sia stato consegnato in modo dimostrabile all'indirizzo in cui è stata effettuata la prima notifica alla parte (se il termine arbitrale non è stato firmato), all'indirizzo indicato nel termine arbitrale o ad un altro indirizzo successivamente espressamente comunicato dalla rispettiva parte.
2.5 I termini di legge e quelli stabiliti dalla Corte Arbitrale decorreranno dal giorno lavorativo successivo alla data di consegna della corrispondenza inviata dalla Segreteria del CAMARB. Le scadenze sono continue e il corso non viene sospeso nei giorni in cui non ci sono attività presso il CAMARB. Se il termine scade in un giorno festivo nel luogo dell'arbitrato o in un giorno in cui il CAMARB non è aperto, il termine sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
2.6 Le parti, con il consenso del Tribunale Arbitrale, possono modificare i termini previsti nel presente Regolamento.
2.7 Prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, le parti saranno soggette ai termini stabiliti nel presente Regolamento, che potranno essere modificati o prorogati solo previo accordo tra le stesse. Se non è stata fissata alcuna scadenza, la Segreteria del CAMARB la stabilirà.
2.8 Una volta costituito il Tribunale Arbitrale, i termini saranno quelli stabiliti nei Termini Arbitrali o, in loro assenza, quelli stabiliti dal Tribunale Arbitrale. In assenza di fissazione di un termine da parte del Tribunale Arbitrale, si applicheranno le disposizioni del Regolamento o, in mancanza, il termine di 5 (cinque) giorni. Il Tribunale Arbitrale può prorogare o modificare i termini precedentemente stabiliti.
III RICHIESTA DI ARBITRATO
3.1 Chiunque desideri risolvere una controversia tramite arbitrato sotto l'amministrazione del CAMARB deve, conformemente al punto 2.1, comunicare la propria intenzione alla Segreteria, indicando:
(a) nome e qualifiche complete, compresi gli indirizzi fisici ed elettronici, del richiedente e del suo avvocato;
(b) nome e qualifica completa del convenuto, compreso l'indirizzo fisico;
(c) una copia integrale dell'atto contenente l'accordo arbitrale;
d) sintesi dell'oggetto della controversia;
(e) sintesi delle rivendicazioni;
(f) valore stimato della domanda;
(g) se il valore stimato del reclamo è inferiore a R$ 3.000.000,00 (tre milioni di reais), eventuali obiezioni, giustificate, all'uso del Regolamento di Arbitrato Accelerato CAMARB.
3.2 Quando si richiede l'istituzione della procedura arbitrale, il ricorrente deve effettuare un deposito non rimborsabile della quota di iscrizione per coprire le spese iniziali fino all'esecuzione del termine arbitrale.
3.3 Qualora non vengano rispettati i requisiti dei punti 2.1, 3.1 e 3.2, la Segreteria stabilirà un termine per la loro osservanza. Se i requisiti non vengono soddisfatti entro il termine stabilito, la richiesta di avvio dell'arbitrato verrà archiviata, fatta salva la possibilità di una nuova richiesta.
3.4 La Segreteria del CAMARB trasmetterà al convenuto, all'indirizzo fisico fornito dal ricorrente, copia della richiesta di arbitrato e dei suoi allegati, intimando al convenuto di esprimere, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, un parere sulla questione. . richiesta di istituzione di arbitrato e qualsiasi interesse a presentare una domanda riconvenzionale, indicando il tuo nome, le tue qualifiche complete, incluso l'indirizzo fisico ed elettronico, e quello del tuo avvocato.
3.5 Se il convenuto non viene trovato, l'attore deve fornire un nuovo indirizzo alla Segreteria del CAMARB o promuovere egli stesso la notifica del convenuto secondo le modalità di legge.
3.6 Se sussiste un interesse in una domanda riconvenzionale, la dichiarazione del convenuto deve contenere anche:
a) sintesi dei fatti che hanno dato origine alla domanda riconvenzionale;
(b) sintesi delle rivendicazioni;
c) valore stimato della domanda riconvenzionale;
(d) se il valore stimato della domanda e il valore stimato della domanda riconvenzionale sono entrambi inferiori a R$ 3.000.000,00 (tre milioni di reais), eventuali obiezioni, con motivazioni, all'uso delle Norme di arbitrato accelerato della CAMARB
3.7 Il Regolamento di Arbitrato Accelerato del CAMARB sarà applicato all'arbitrato richiesto se:
(a) le parti hanno concordato di applicare il Regolamento di arbitrato accelerato del CAMARB o hanno concordato, in qualsiasi modo, che la controversia sarà risolta dal CAMARB attraverso la sua procedura di arbitrato accelerato;
(b) il valore stimato della domanda e il valore stimato della domanda riconvenzionale sono entrambi inferiori a R$ 3.000.000,00 (tre milioni di reais) e nessuna delle parti ha sollevato obiezioni all'uso delle Norme di arbitrato accelerato; O
(c) il valore stimato della domanda e il valore stimato della domanda riconvenzionale sono entrambi inferiori a R$ 3.000.000,00 (tre milioni di reais), e una delle parti ha sollevato obiezioni all'uso delle Norme di arbitrato accelerato e il Consiglio del CAMARB ha determinato che applicazione del Regolamento sull'arbitrato accelerato.
3.8 Il Regolamento di Arbitrato Accelerato CAMARB non verrà applicato se la convenzione arbitrale lo esclude espressamente o se tutte le parti hanno sollevato obiezioni alla sua applicazione. Nel caso in cui solo una delle parti si opponga all’applicazione del Regolamento sull’arbitrato accelerato, ai sensi del punto 3.7 (c), il Consiglio di Amministrazione del CAMARB deciderà se applicarlo o meno, tenendo conto, tra le altre circostanze, della complessità della controversia.
3.9 Quando una parte presenta una domanda di arbitrato relativamente al rapporto giuridico che è oggetto di un procedimento arbitrale instaurato tra le stesse parti o, anche quando l'oggetto o la causa della domanda siano comuni tra le domande, il Tribunale arbitrale dell'arbitrato decide essere competente, già stabilito, a decidere su qualsiasi collegamento tra le richieste o sull'accorpamento delle procedure, restando sospese le altre procedure fino a tale decisione.
3.10 Se nei casi di cui al punto precedente non risulta costituito il Tribunale Arbitrale, la Segreteria procederà con la richiesta presentata per prima e sospenderà le altre fino alla costituzione del Tribunale Arbitrale per il primo procedimento, il quale deciderà in merito. qualsiasi collegamento delle richieste o consolidamento delle procedure.
3.11 Se il convenuto afferma che non esiste un accordo arbitrale formale, il Consiglio di amministrazione sarà tenuto a decidere sulla base di un'analisi prima facie del documento presentato dal ricorrente, senza ulteriore ritardo probatorio. Ogni questione che dovesse sorgere in relazione all'esistenza, validità, efficacia e portata della convenzione arbitrale sarà risolta dal Tribunale Arbitrale una volta costituito.
3.12 Nel caso di cui al punto precedente, se il Tribunale Arbitrale ritiene che la convenzione arbitrale non esiste, è invalida o inefficace o che la controversia è al di fuori dell'ambito della convenzione, a condizione che non vi sia stata istruzione nel merito, il Il compenso degli arbitri corrisponderà al 30% (trenta per cento) dell'importo previsto nella Tabella dei compensi amministrativi e degli onorari degli arbitri, mentre l'eventuale eccedenza riscossa verrà restituita alle parti.
3.13 Se esiste un accordo arbitrale che elegge il Regolamento CAMARB, se una delle parti rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato, questo deve proseguire, senza impedire al Tribunale Arbitrale di emettere il lodo, e la parte assente deve essere informata di tutti gli atti del procedimento conformemente al presente regolamento, lasciandogli la possibilità di intervenire in qualsiasi momento, assumendo in carico il procedimento nello stato in cui si trova.
IV DEGLI ARBITRI
4.1 Possono essere nominati arbitri sia i membri dell'elenco degli arbitri del CAMARB sia altri che non ne facciano parte, a condizione che siano persone capaci e di fiducia delle parti, e il presidente del tribunale arbitrale deve essere scelto preferibilmente tra i membri del CAMARB. nomi presenti nell'Elenco degli Arbitri. Arbitri, in conformità con l'accordo arbitrale e la legislazione speciale applicabile.
4.2 Dopo il pagamento della quota amministrativa e degli onorari degli arbitri ai sensi dei punti da 11.3 a 11.5, la Segreteria del CAMARB chiederà alle parti di nominare, entro 10 (dieci) giorni, l'arbitro o gli arbitri che interverranno nella procedura arbitrale.
4.3 Quando le parti decidono di nominare un arbitro unico, la nomina deve avvenire di comune accordo. In caso di mancato consenso, l'arbitro sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione del CAMARB.
4.4 Salvo diverso accordo, qualora le parti decidano di costituire un Tribunale Arbitrale composto da 3 (tre) membri, ciascuna parte sarà tenuta a nominare un arbitro entro il termine stabilito al punto 4.2. Dopo che gli arbitri indicati avranno dimostrato la loro reperibilità, non impedimento, indipendenza ed imparzialità, e se non vi saranno obiezioni, verrà loro comunicato di indicare, entro 10 (dieci) giorni, congiuntamente il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di presidente della seduta. Corte arbitrale. Se non si raggiunge un consenso tra gli arbitri nominati dalle parti, la nomina dell'arbitro presidente spetterà al Consiglio di amministrazione del CAMARB.
4.5 Qualora le parti non abbiano definito, nella convenzione arbitrale, il numero degli arbitri che interverranno nella procedura arbitrale o non raggiungano un consenso al riguardo entro il termine stabilito al punto 4.2, spetterà al Consiglio del CAMARB di Amministrazione per definire se si procederà alla nomina di un arbitro unico o di tre arbitri, tenendo conto della complessità e del valore della controversia, e la nomina dovrà essere effettuata in conformità al presente Regolamento.
4.6 Se una delle parti, dopo aver stipulato un accordo di arbitrato che elegge il Regolamento di arbitrato del CAMARB o dopo aver accettato l'avvio dell'arbitrato, non nomina un arbitro entro i termini stabiliti nel Regolamento, il Consiglio di amministrazione del CAMARB nominerà l'arbitro. non nominato da una delle parti, dalle parti o dall'arbitro unico, a seconda dei casi, tra i nomi che compongono il suo Elenco degli Arbitri.
4.7 Salvo diverso accordo, qualora più parti siano ricorrenti o convenute e la controversia venga sottoposta a tre arbitri, il ricorrente o i ricorrenti nomineranno un arbitro, mentre il convenuto o i convenuti nomineranno un altro arbitro.
4.8 Se nessuno dei molteplici richiedenti o nessuno dei molteplici convenuti risponde, la nomina verrà effettuata dal Consiglio di amministrazione del CAMARB tra i nomi presenti nell'elenco degli arbitri dell'istituzione. Se a rendere dichiarazione è solo uno dei molteplici ricorrenti o uno dei molteplici convenuti, prevarrà l'indicazione dell'arbitro fatta da quest'ultimo. In caso di disaccordo tra i molteplici ricorrenti o tra i molteplici convenuti, il Consiglio di amministrazione del CAMARB nominerà i tre membri del Tribunale arbitrale, tra i nomi presenti nel suo elenco, indicando chi eserciterà la presidenza.
4.9 Una volta nominato l'arbitro, la Segreteria del CAMARB richiederà allo stesso, entro 10 (dieci) giorni, di esprimere la propria disponibilità, non impedimento, indipendenza e imparzialità.
4.10 La persona nominata per svolgere le funzioni di arbitro dovrà sottoscrivere un documento in cui dichiara, a pena di decadenza, di non essere soggetta ad alcun impedimento o sospetto e dovrà comunicare ogni circostanza che possa dare adito a giustificati dubbi sulla sua nomina. imparzialità o indipendenza nei confronti delle parti o della controversia sottoposta al suo esame, nonché dichiarare per iscritto di avere la disponibilità necessaria per condurre efficacemente l'arbitrato.
4.11 L'arbitro deve riferire immediatamente ogni fatto sopravvenuto che, nel corso del procedimento, possa dare adito a fondati dubbi sulla sua imparzialità, indipendenza, competenza tecnica o disponibilità o che possa, in qualunque modo, determinare un impedimento o un sospetto alla giudizio sulla controversia.
4.12 Se un arbitro nominato muore, viene dichiarato inabile o sospetto o non è più in grado di svolgere i propri compiti, il sostituto verrà nominato secondo le modalità e nei tempi previsti per la nomina dell'arbitro da sostituire.
V SFIDA DEGLI ARBITRI
5.1 Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della dichiarazione di disponibilità, indipendenza e imparzialità o delle informazioni di cui al punto 4.11, ciascuna parte può ricusare l'arbitro che non soddisfa i requisiti della convenzione arbitrale o di qualsiasi normativa applicabile. , incorre in una delle ipotesi di impedimento o sospetto previste dalla legge sull'arbitrato, ovvero non abbia la disponibilità ad agire nella procedura arbitrale.
5.2 In caso di opposizione, l'arbitro verrà avvisato dalla Segreteria del CAMARB di rispondere entro 5 (cinque) giorni, dopodiché alle parti sarà concesso l'accesso al caso per lo stesso periodo.
5.3 La ricusazione sarà decisa da un Comitato appositamente composto da 3 (tre) membri dell'Elenco degli Arbitri del CAMARB, nominati dal Presidente del CAMARB insieme ad un altro Direttore.
5.4 La parte che propone opposizione dovrà anticipare, in sede di rispettivo protocollo, i compensi spettanti ai professionisti che faranno parte del Comitato, secondo quanto previsto dalla Tabella Costi del CAMARB, con imputazione a pena di decadenza di tali compensi da parte del la Corte Arbitrale.
5.5 Il Comitato deve emettere una decisione entro 30 (trenta) giorni dall'ultima accettazione dei membri nominati, e tale termine può essere prorogato con atto del Presidente del CAMARB.
VI DEL TERMINE ARBITRALE
6.1 Dopo la nomina dell'arbitro o degli arbitri, la Segreteria del CAMARB predisporrà la bozza del Termine Arbitrale, che dovrà contenere:
(a) nome, professione, stato civile, indirizzo fisico ed elettronico delle parti e dei loro eventuali avvocati;
(b) nome, professione e indirizzo fisico ed elettronico dell'arbitro/degli arbitri;
(c) la questione che sarà oggetto dell'arbitrato e un riassunto delle rivendicazioni;
d) il luogo in cui verrà emesso il lodo arbitrale;
(e) autorizzazione all'arbitro o agli arbitri di pronunciarsi secondo equità, se così concordato dalle parti;
f) il termine per il deposito del lodo arbitrale;
(g) la lingua in cui si svolgerà il procedimento arbitrale;
(h) la determinazione della forma di pagamento degli onorari dell'arbitro o degli arbitri e del compenso amministrativo, nonché la dichiarazione di responsabilità per il rispettivo pagamento e per le spese dell'arbitrato;
(i) la firma di 2 (due) testimoni.
6.2 Le parti e il Tribunale Arbitrale dovranno sottoscrivere il Termine Arbitrale in un'udienza appositamente designata a tale scopo, con la possibilità di tenere l'udienza tramite videoconferenza o teleconferenza, oppure mediante scambio di e-mail, casi in cui le firme saranno raccolte in un secondo momento.
6.3 L'arbitrato si considera istituito e la giurisdizione arbitrale ha inizio nel momento in cui la nomina è accettata dall'arbitro, se è uno solo, o da tutti, se sono più arbitri. L'accettazione da parte dell'arbitro avverrà esclusivamente mediante la sua firma sul Termine Arbitrale.
6.4 Gli effetti dell'istituzione dell'arbitrato saranno retroattivi alla data di deposito della Domanda di Arbitrato presso CAMARB.
VII DEGLI AVVOCATI
7.1 Le parti possono farsi rappresentare da avvocati dotati dei necessari poteri per agire in nome della parte rappresentata in tutti gli atti relativi al procedimento arbitrale; la CAMARB raccomanda la rappresentanza da parte di un avvocato.
7.2 Tutta la corrispondenza, comprese le citazioni, le comunicazioni, le notifiche, le copie delle dichiarazioni delle parti e le decisioni del Tribunale Arbitrale, sarà inviata esclusivamente all'avvocato di ciascuna delle parti. Se non è stato nominato un avvocato, le comunicazioni saranno inviate direttamente alla parte. In ogni caso le comunicazioni saranno effettuate secondo le modalità di cui ai punti 2.2 e 2.3.
VIII DELLA PROCEDURA
8.1 Una volta firmato il Termine Arbitrale, il Tribunale Arbitrale tenterà, secondo le modalità da esso stabilite, di conciliare le parti.
8.2 Per la presentazione delle accuse iniziali, delle eccezioni alle accuse iniziali e delle altre dichiarazioni delle parti, saranno rispettati i termini stabiliti nei Termini dell'arbitrato e, in mancanza, quelli stabiliti dal Tribunale arbitrale. Salvo diversa disposizione del Tribunale Arbitrale, si applica quanto segue:
(a) il ricorrente e il convenuto, se hanno espresso interesse a presentare una domanda riconvenzionale, avranno un termine comune di 30 (trenta) giorni, a partire dalla data del termine dell'arbitrato, per presentare le loro allegazioni iniziali e indicare (m) la prove che intendi produrre.
(b) il convenuto e, in caso di domanda riconvenzionale, il ricorrente avranno un termine comune di 30 (trenta) giorni per presentare una replica alle accuse iniziali dell'altra parte.
8.3 Le accuse iniziali devono contenere le richieste e le relative specificazioni. Dopo la presentazione delle accuse iniziali, nessuna delle parti può formulare nuove richieste, emendare o modificare quelle esistenti o ritirare una qualsiasi delle richieste senza il consenso dell'altra parte o delle altre parti e del Tribunale Arbitrale.
8.4 Una volta trascorso il termine per l'opposizione, salvo che non sia stabilito un termine diverso nei Termini dell'arbitrato, il Tribunale Arbitrale delibererà sulla produzione di prove, comprese prove peritali o tecniche, sui procedimenti fuori sede dell'arbitrato e sul pagamento anticipato delle rispettive spese. spese sostenute dalle parti.
8.5 Per quanto riguarda l'esperto, si applicano le disposizioni dei punti 4.10, 4.11 e 5.1 del presente Regolamento, restando la competenza del Tribunale Arbitrale a decidere su ogni contestazione dell'esperto.
8.6 Qualora ritenga necessaria un'udienza istruttoria, il Tribunale Arbitrale designerà il giorno, l'ora e il luogo in cui avrà luogo, disciplinando le modalità di organizzazione e svolgimento dei lavori.
8.7 L'udienza sarà aperta dal presidente del Tribunale Arbitrale, alla presenza degli altri arbitri e del segretario del procedimento.
8.8 Se un testimone rifiuta di comparire all'udienza o rifiuta di testimoniare senza un motivo legale, il Presidente del Tribunale Arbitrale può, su richiesta di una delle parti o d'ufficio, chiedere all'autorità giudiziaria di adottare misure appropriate per raccogliere la testimonianza del testimone. testimone assente.
8.9 La Segreteria del CAMARB fornirà, su richiesta del Tribunale Arbitrale o di una qualsiasi delle parti, una trascrizione dell'udienza, nonché servizi di interpretariato o traduzione, con i rispettivi costi pagati in anticipo dalle parti.
8.10 L'assenza della parte regolarmente citata non impedisce lo svolgimento dell'udienza.
8.11 Dichiarata chiusa la procedura istruttoria, il Tribunale Arbitrale stabilirà la forma e il termine per la presentazione delle conclusioni finali.
8.12 L'eventuale nullità di un atto compiuto nel procedimento arbitrale deve essere eccepita nella prima occasione in cui la parte ha diritto di parola.
8.13 In caso di inosservanza di un ordine del Tribunale Arbitrale e di necessità di ricorrere a misure coercitive, la parte interessata o il Tribunale Arbitrale ne chiederanno l'esecuzione all'organo giudiziario competente.
IX SULLA TUTELA DELLE PROVE E DELL'URGENZA E SULL'ARBITRO D'EMERGENZA
9.1 Il Tribunale Arbitrale, su richiesta di una delle parti o quando lo ritenga opportuno, può, mediante decisione debitamente motivata, concedere una protezione probatoria o urgente, cautelare o anticipata.
9.2 Fino all'insediamento del Tribunale Arbitrale, le parti possono chiedere provvedimenti urgenti, cautelari o preliminari all'autorità giudiziaria competente.
9.3 La richiesta rivolta da una delle parti all'autorità giudiziaria per ottenere provvedimenti urgenti, cautelari o preliminari, prima della costituzione del Tribunale arbitrale, non costituisce rinuncia alla convenzione arbitrale, né esclude la giurisdizione del Tribunale arbitrale. per rivalutarlo.
9.4 Prima dell'inizio della giurisdizione del Tribunale Arbitrale, la parte interessata a richiedere il provvedimento d'urgenza previsto dal punto 9.2 può, in alternativa, richiedere l'applicazione della procedura arbitrale d'urgenza, ai sensi della Risoluzione vigente alla data della decisione. richiesta, volta a disciplinare la procedura specifica e i relativi costi. (Vedi Risoluzione Amministrativa n. 06/20)
9.5 Il Tribunale Arbitrale, non appena costituito, può riesaminare la domanda di parte, mantenendo, modificando o revocando, in tutto o in parte, il provvedimento accordato dall'autorità giudiziaria o dall'arbitro d'urgenza.
9.6 Le disposizioni relative alla procedura dell'arbitro d'urgenza si applicano alle procedure con accordo arbitrale concluso dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento o con espressa autorizzazione di tutte le parti dell'arbitrato.
X DEL LODO ARBITRALE
10.1 Il Tribunale Arbitrale emetterà la sentenza entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la trattazione delle conclusioni finali delle parti, termine che potrà essere prorogato dal Tribunale Arbitrale fino a un massimo di 60 (sessanta) giorni.
10.2 Il lodo e le altre decisioni saranno prese a maggioranza; ciascun arbitro, compreso il presidente del Tribunale arbitrale, avrà diritto a un voto. In mancanza di accordo della maggioranza, prevarrà il voto del presidente del tribunale arbitrale.
10.3 Il Tribunale Arbitrale può deliberare in qualsiasi luogo ritenga opportuno e il lodo sarà pronunciato nel luogo dell'arbitrato, salvo diverso accordo tra le parti.
10.4 Il lodo è redatto per iscritto dal Tribunale Arbitrale e sottoscritto da tutti gli arbitri, fermo restando che per la sua efficacia è sufficiente la firma della maggioranza, qualora uno di essi si rifiuti o non sia in grado di sottoscriverlo.
10.5 Il lodo arbitrale deve contenere:
a) la relazione, con i nomi delle parti e una sintesi della controversia;
b) la motivazione della decisione, in cui saranno analizzate le questioni di fatto e di diritto, con espressa menzione, ove applicabile, del fatto che è stata pronunciata secondo equità;
(c) il dispositivo, in cui il Tribunale Arbitrale risolverà tutte le questioni sottoposte e fisserà un termine per l'adempimento, se applicabile;
d) la data e il luogo in cui è stato rilasciato.
10.6 Il lodo conterrà anche la determinazione dei costi e delle spese dell'arbitrato, in conformità alla Tabella CAMARB, compresi i diritti amministrativi e gli onorari degli arbitri, nonché la responsabilità di ciascuna parte nel pagamento di tali rate, considerando, tra l'altro criteri che ritiene rilevanti, il comportamento delle parti a favore dell'efficace svolgimento del procedimento, nel rispetto dei limiti stabiliti nella convenzione arbitrale o nel termine arbitrale, a seconda dei casi.
10.7 Una volta che il lodo è stato emesso dalla Corte Arbitrale e trasmesso alla Segreteria della CAMARB entro il termine previsto al punto 10.1, la Segreteria inoltrerà una copia originale a ciascuna delle parti, con prova della ricezione. La Segreteria conserverà nei propri archivi, insieme agli atti, una copia del testo integrale della sentenza.
10.8 Il tribunale arbitrale può emettere lodi parziali prima della decisione arbitrale definitiva.
10.9 Nel caso di emissione di un lodo arbitrale parziale, la presentazione di un ricorso per l'annullamento del lodo arbitrale non impedisce la prosecuzione dell'arbitrato o l'emissione di un lodo definitivo da parte del Tribunale arbitrale.
10.10 In caso di errore materiale, omissione, oscurità, dubbio o contraddizione nel lodo arbitrale, le parti avranno un termine di 15 (quindici) giorni, a decorrere dalla data di ricezione del lodo, per presentare una richiesta di chiarimento. .
10.11 Il Tribunale Arbitrale decide sulla richiesta di chiarimenti entro 20 (venti) giorni dal suo ricevimento, termine che potrà essere prorogato di ulteriori 10 (dieci) giorni dal Tribunale Arbitrale.
XI COMMISSIONI DI AMMINISTRAZIONE, COMMISSIONI DELL'ARBITRO E ALTRE SPESE
11.1 Il CAMARB manterrà aggiornata la Tabella delle spese amministrative, degli onorari degli arbitri e delle altre spese, che potrà essere rivista in qualsiasi momento mediante atto del Consiglio di amministrazione. In caso di applicazione del Regolamento sull'arbitrato accelerato, la Commissione amministrativa e gli onorari degli arbitri saranno calcolati in conformità al presente Regolamento, con uno sconto del 30% sui rispettivi importi.
11.2 La Segreteria calcola gli importi dovuti a titolo di pagamento anticipato delle spese amministrative e degli onorari degli arbitri e può rivedere gli importi attribuiti dalle parti alla controversia, se del caso. In caso di domanda riconvenzionale, le spese saranno calcolate tenendo conto della somma dei valori stimati della controversia, tenendo conto della domanda principale e della domanda riconvenzionale.
11.3 Dopo la scadenza del termine per la risposta del convenuto alla richiesta di istituzione dell'arbitrato e prima dell'udienza per la sottoscrizione della Convenzione di Arbitrato, le parti saranno avvisate dalla Segreteria di pagare la quota di amministrazione e gli onorari dell'arbitro, a percentuale del 50% (cinquanta per cento) per ciascun polo procedurale.
11.4 In caso di mancato pagamento da parte di una delle parti della quota di amministrazione, dei compensi degli arbitri, delle altre spese o degli anticipi richiesti dalla Segreteria, entro i termini e gli importi stabiliti, l'altra parte potrà anticipare il rispettivo importo al fine di consentire lo svolgimento della procedura. l'arbitrato, procedendo alla liquidazione dei conti al termine della procedura, come deciso nel lodo arbitrale.
11.5 Nel caso di cui al punto precedente, una delle parti potrà, a sua discrezione, chiedere la suddivisione del valore stimato della controversia, cosicché ciascuna parte sopporterà le spese di amministrazione e gli onorari dell'arbitro calcolati esclusivamente in base alle proprie pretese. In caso di mancato pagamento integrale delle rispettive spese da parte di una delle parti, le rispettive pretese saranno escluse dal procedimento arbitrale, fatta salva la loro deduzione in una nuova richiesta di arbitrato.
11.6 Se la quota di amministrazione, gli onorari degli arbitri e l'anticipo delle spese non vengono pagati per intero entro il termine stabilito, l'arbitrato verrà sospeso e potrà essere ripreso dopo l'avvenuto pagamento di cui sopra. Se la sospensione dura più di 90 (novanta) giorni, l'arbitrato si estingue.
11.7 Gli onorari dell'arbitro presidente del Tribunale Arbitrale saranno superiori del 15% (quindici per cento) rispetto agli onorari previsti per gli altri arbitri. Se l'arbitrato è condotto da un unico arbitro, gli onorari stabiliti nella Tabella saranno aumentati del 30% (trenta per cento).
11.8 Fino alla firma della Convenzione Arbitrale, qualora le parti richiedano la conclusione della procedura, la quota di amministrazione e gli onorari degli arbitri saranno restituiti alle parti.
11.9 In caso di conciliazione o di recesso dopo la firma del Contratto di Arbitrato e prima della presentazione delle accuse iniziali, il 50% (cinquanta percento) degli onorari degli arbitri sarà restituito alle parti.
11.10 Se nel corso dell'arbitrato si accerta che il valore economico della controversia denunciato dalle parti è inferiore al valore economico reale determinato sulla base degli elementi prodotti nel corso della procedura, la Segreteria del CAMARB o il Tribunale Arbitrale procederanno con la relativa correzione, e dovranno le parti, se del caso, integrare l'importo inizialmente versato a titolo di spese di amministrazione e di onorari dell'arbitro, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della citazione loro inviata.
11.11 Nel caso in cui il supplemento non venga versato per intero da una delle parti, si applicheranno le disposizioni dei punti da 11.4 a 11.6 e, in caso di risoluzione della procedura o di esclusione delle pretese da parte di una delle parti, gli importi relativi al supplemento le spese amministrative e gli onorari degli arbitri versati fino a quel momento saranno restituiti rispettivamente a CAMARB e agli arbitri.
11.12 La Segreteria del CAMARB richiederà alle parti un deposito, nella misura del 50% (cinquanta per cento) per ogni polo procedurale o altro che potrà essere determinato dal Tribunale Arbitrale, per coprire le spese necessarie allo svolgimento della procedura arbitrale, quali le spese postali. . , fotocopie, telefonate e videoconferenze, noleggio di attrezzature e locali per le udienze, servizi di stenografia, spese di traduzione, interpretariato e viaggio per arbitri ed esperti. La responsabilità finale per le spese dell'arbitrato sarà stabilita nel lodo arbitrale.
11.13 Non verranno addebitate spese di viaggio per i professionisti della Segreteria della CAMARB né di affitto dello spazio se l'udienza si svolge in un ufficio della Camera.
XII PROCEDURE CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
12.1 Il presente capitolo si applica ai procedimenti arbitrali che coinvolgono enti soggetti al regime di diritto pubblico che fanno parte della pubblica amministrazione diretta e indiretta. Le parti, di comune accordo, possono estendere l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo ai procedimenti che coinvolgono persone giuridiche di diritto privato facenti parte della pubblica amministrazione.
12.2 La Segreteria del CAMARB pubblicherà sul proprio sito web l'esistenza della procedura, la data della richiesta di arbitrato e i nomi del/dei ricorrente/i e del/dei convenuto/i.
12.3 Fatto salvo quanto previsto nel punto precedente, il CAMARB non fornirà documenti e informazioni riguardanti la procedura e spetterà alle parti, in conformità alla legge, divulgare ulteriori informazioni.
12.4 Le udienze, salvo diverso accordo, saranno riservate alle parti e ai loro avvocati.
12.5 La CAMARB è autorizzata, dalle parti e dagli arbitri, a pubblicare il lodo sul proprio sito web, sulle proprie pubblicazioni e sui materiali accademici, salvo diversa espressa disposizione di una delle parti.
XIII DISPOSIZIONI FINALI
13.1 La procedura arbitrale sarà strettamente confidenziale e al CAMARB, agli arbitri, agli altri professionisti coinvolti nel caso e alle parti stesse è vietato divulgare qualsiasi informazione a cui abbiano accesso in conseguenza del loro lavoro o della loro partecipazione al processo, senza il consenso di tutte le parti, salvo i casi in cui sussista un obbligo legale di pubblicità e quanto previsto dal presente regolamento.
13.2 Il CAMARB è autorizzato, dalle parti e dagli arbitri, a divulgare estratti dei lodi arbitrali per scopi accademici e informativi, sopprimendo i nomi delle parti, degli arbitri e altre informazioni che consentano l'identificazione del caso.
13.3 In assenza di determinazione da parte delle parti del luogo dell'arbitrato, questa sarà determinata dal Tribunale Arbitrale.
13.4 Il Tribunale Arbitrale è responsabile dell'interpretazione e dell'applicazione del presente Regolamento, anche per quanto riguarda la sua giurisdizione, i suoi doveri e le sue prerogative.
13.5 Ogni controversia tra gli arbitri relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento sarà risolta a maggioranza dei voti o, in mancanza di accordo a maggioranza, dal presidente del Tribunale Arbitrale, la cui decisione in merito sarà definitiva.
13.6 Trascorsi 5 (cinque) anni dall'emissione del lodo arbitrale definitivo, il CAMARB è autorizzato a scartare gli atti del caso, restando archiviati solo i lodi arbitrali.
13.7 Le parti hanno il diritto di chiedere il ritiro di tutti i documenti presentati prima della scadenza del termine previsto al punto 13.6.
13.8 I casi omessi saranno disciplinati dalla Legge n. 9.307 del 23 settembre 1996, modificata dalla Legge n. 13.129 del 26 maggio 2015, nonché dai trattati e dalle convenzioni sull'arbitrato applicabili nel territorio brasiliano. In assenza di una disposizione in tali strumenti, le eventuali omissioni saranno risolte mediante deliberazione del Tribunale Arbitrale costituito o del Consiglio di Amministrazione del CAMARB, se non ancora costituito, e in quest'ultimo caso la decisione potrà essere riesaminata da la Corte Arbitrale dopo la sua costituzione.
13.9 Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2019 e potrà essere modificato solo con delibera del Consiglio di Amministrazione del CAMARB.
Regolamento di arbitrato della CAMARB – Camera di mediazione e arbitrato aziendale – Brasile, parte integrante e inseparabile del verbale della riunione del Consiglio direttivo, tenutasi il 5 agosto 2019.
Augusto Tolentino
Presidente


