Eccellenza nell'amministrazione di procedure extragiudiziali per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti aziendali

Regole di arbitrato accelerato – 2019

ATTUALE

Efficace dal 12 settembre 2019

 

INTRODUZIONE

1.1 Attraverso il presente regolamento, CAMARB – CAMERA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO COMMERCIALE – BRASILE stabilisce le regole che saranno applicabili alla procedura di arbitrato accelerato.

1.2 Il Regolamento di Arbitrato Accelerato del CAMARB, abbreviato come “Regolamento”, si applica ogniqualvolta:

(a) ai sensi del Regolamento di arbitrato CAMARB, è applicabile la procedura di arbitrato accelerato;

(b) le parti hanno concordato di applicare il Regolamento di arbitrato accelerato del CAMARB o hanno concordato, in qualsiasi modo, che la controversia sarà risolta dal CAMARB attraverso la sua procedura di arbitrato accelerato.

1.3 Nella procedura di arbitrato accelerato disciplinata dal presente Regolamento non saranno fornite prove peritali, ma sarà ammessa la prova tecnica, a discrezione dell'arbitro, mediante la testimonianza di un testimone tecnico o la presentazione di relazioni tecniche o pareri di entrambe le parti. Se è richiesta una prova peritale, si deve applicare il Regolamento di arbitrato CAMARB.

1.4 Salvo diversa disposizione, il Regolamento di arbitrato accelerato si applica agli arbitrati in cui il contratto contenente la clausola compromissoria o la convenzione arbitrale è stato sottoscritto dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

1.5 Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) il termine arbitro deve essere utilizzato per designare sia un arbitro unico sia un tribunale arbitrale;

b) i termini ricorrente e convenuto si applicano indifferentemente a uno o più ricorrenti o convenuti.

 

II DELLE CONVOCAZIONI, DELLE DICHIARAZIONI E DEI TERMINI

2.1 Salvo diverso accordo tra le parti o diversa determinazione dell'arbitro, tutti gli atti procedurali e i documenti presentati da una delle parti devono essere (i) consegnati alla Segreteria del CAMARB, presso uno qualsiasi dei suoi uffici, in copia cartacea, affinché siano archiviati nel procedimento arbitrale. e una copia elettronica; (ii) inviato via e-mail all'arbitro, se ne è già stato nominato uno; e (iii) inviato via e-mail all'altra parte, a meno che non si tratti di una scadenza comune. Se la presentazione è stata effettuata entro una scadenza comune, la Segreteria del CAMARB sarà tenuta a trasmetterla all'altra parte una volta scaduto il termine.

2.2 Tutta la corrispondenza inviata dalla Segreteria del CAMARB, comprese le citazioni, le comunicazioni, le notifiche, le copie delle dichiarazioni delle parti e le decisioni dell'arbitro, sarà inviata esclusivamente per via elettronica, salvo diverso accordo.

2.3 La corrispondenza emessa dalla Segreteria del CAMARB, gli atti procedurali e gli altri documenti saranno considerati recapitati alla data di conferma da parte del destinatario o, in mancanza di conferma da parte del destinatario, il giorno lavorativo successivo all'invio.

2.4 I termini di legge e quelli stabiliti dall'arbitro decorreranno dal giorno lavorativo successivo alla data di consegna della corrispondenza inviata dalla Segreteria del CAMARB o dell'atto processuale e degli altri documenti presentati dalla parte. Le scadenze sono continue e il corso non viene sospeso nei giorni in cui non ci sono attività presso il CAMARB. Se il termine scade in un giorno festivo nel luogo dell'arbitrato o in un giorno in cui il CAMARB non è aperto, il termine sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

2.5 Le parti, con il consenso dell'arbitro, possono modificare i termini previsti dal presente Regolamento, purché la durata complessiva del procedimento, compresa tra la sottoscrizione del Termine di Inizio e l'emissione della sentenza definitiva, non superi i 12 ( dodici) mesi. Qualora la modifica dei termini richiesta dalle parti comporti un termine complessivo superiore a 12 (dodici) mesi, si applicherà il Regolamento Arbitrale del CAMARB, comprensivo dei rispettivi diritti e onorari supplementari, che dovranno essere versati integralmente.

2.6 Prima della sottoscrizione del Contratto di Inizio, le parti saranno tenute a rispettare le scadenze stabilite nel presente Regolamento. In mancanza di disposizioni nel Regolamento, il termine sarà di 5 (cinque) giorni.

2.7 Dopo la firma del Termine di Entrata in Vigore, i termini saranno quelli ivi stabiliti o, in mancanza, quelli stabiliti dall'arbitro. In assenza di termine stabilito dall'arbitro, si applicheranno le disposizioni del Regolamento o, in mancanza, il termine di 5 (cinque) giorni. L'arbitro può prorogare o modificare i termini precedentemente stabiliti.

 

IIIO DELL'ARBITRO

3.1 L'arbitrato sarà giudicato da un arbitro unico, salvo diverso accordo tra le parti. Possono essere nominati arbitri sia i membri dell'elenco degli arbitri del CAMARB sia altre persone che non ne fanno parte, a condizione che siano persone capaci e di cui le parti si fidano.

3.2 La Segreteria del CAMARB chiederà alle parti di nominare, entro 5 (cinque) giorni, uno o più arbitri che agiranno nel procedimento arbitrale.

3.3 L'arbitro unico deve essere nominato per consenso. In caso di mancato consenso, il Consiglio Direttivo del CAMARB inoltrerà un elenco di 5 (cinque) nomi affinché le parti possano procedere secondo quanto previsto al punto 3.8.

3.4 Salvo diverso accordo, se le parti scelgono di costituire un tribunale arbitrale con 3 (tre) membri, ciascuna parte sarà responsabile della nomina di un arbitro entro il termine stabilito al punto 3.2. Dopo che gli arbitri indicati avranno dimostrato la loro reperibilità, non impedimento, indipendenza ed imparzialità, e se non vi saranno obiezioni, verrà loro comunicato di indicare, entro 5 (cinque) giorni, congiuntamente il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di presidente della seduta. tribunale arbitrale. Se non si raggiunge un consenso tra gli arbitri nominati dalle parti, la nomina dell'arbitro presidente seguirà le disposizioni del punto 3.8.

3.5 Se una delle parti non nomina un arbitro entro i termini stabiliti nel presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione del CAMARB nominerà l'arbitro non nominato da una delle parti o l'arbitro unico, a seconda dei casi, tra i nomi nella sua lista di arbitri.

3.6 Salvo diverso accordo, qualora più parti siano ricorrenti o convenute e la controversia venga sottoposta a tre arbitri, il ricorrente o i ricorrenti nomineranno un arbitro, mentre il convenuto o i convenuti nomineranno un altro arbitro.

3.7 Se nessuno dei ricorrenti o nessuno dei convenuti risponde, la nomina verrà effettuata dal Consiglio di amministrazione del CAMARB tra i membri del suo elenco di arbitri. Se a rendere dichiarazione è solo uno dei molteplici ricorrenti o uno dei molteplici convenuti, prevarrà l'indicazione dell'arbitro fatta da quest'ultimo. In caso di disaccordo tra i molteplici ricorrenti o tra i molteplici convenuti, il Consiglio di amministrazione del CAMARB nominerà i tre membri del tribunale arbitrale (tra i nomi presenti nel suo elenco di arbitri), in conformità al punto 3.8, indicando chi eserciterà la funzione. la presidenza.

3.8 Nei casi sopra menzionati in cui il Consiglio di Amministrazione della CAMARB deve nominare l'arbitro unico, il presidente del tribunale arbitrale o i tre membri del tribunale arbitrale, si osserverà la seguente procedura:

(a) il Consiglio Direttivo del CAMARB, valutato l'oggetto dell'arbitrato, inoltrerà un elenco con i nominativi di 5 (cinque) professionisti, se si tratta dell'indicazione di un arbitro unico o di un arbitro presidente, ovvero 10 (dieci) professionisti, se si tratta della nomina di tre membri del tribunale arbitrale;

(b) ciascuna Parte deve, separatamente, entro un termine comune di 5 (cinque) giorni, presentare una dichiarazione in cui si afferma quanto segue: (i) ciascuna Parte può rimuovere dall'elenco fino a 2 (due) professionisti in relazione ai quali ha qualsiasi obiezione, non c'è bisogno di giustificazione; (ii) i nomi dei restanti professionisti devono essere presentati in ordine di preferenza per la nomina dell'Arbitro Unico (ad esempio: 1 per il primo nome preferito, 2 per il secondo nome preferito e così via);

(c) una volta ricevuti gli elenchi con gli ordini di preferenza delle parti, si procederà alla somma dei punteggi di ciascun professionista e, nel caso di più ricorrenti o più convenuti, si procederà alla media ottenuta tra i più ricorrenti o i più convenuti. essere calcolato prima dell'aggiunta, a seconda dei casi;

d) nel caso di nomina di un arbitro unico o di un presidente del tribunale arbitrale, verrà nominato il professionista nominato che ottiene il punteggio più basso tra la somma degli ordini di preferenza;

(e) in caso di nomina di tre membri del tribunale arbitrale, saranno nominati i tre professionisti nominati che avranno ottenuto il punteggio più basso tra la somma degli ordini di preferenza e quello con il punteggio più basso sarà il presidente del tribunale arbitrale. il tribunale arbitrale;

(f) la Segreteria del CAMARB ne darà comunicazione al/ai professionista/i indicato/i al punto 3.9;

(g) qualora un professionista non possa partecipare, la Segreteria deve darne comunicazione al professionista con il punteggio più basso tra quelli rimasti in graduatoria.

3.9 Una volta nominato l'arbitro, la Segreteria del CAMARB gli chiederà, entro 5 (cinque) giorni, di dichiarare la sua disponibilità, non impedimento, indipendenza e imparzialità.

3.10 La persona nominata per svolgere le funzioni di arbitro dovrà sottoscrivere un documento in cui dichiara, a pena di legge, di non essere soggetta ad alcun impedimento o sospetto e dovrà segnalare ogni circostanza che possa dare adito a giustificati dubbi sulla sua imparzialità. o indipendenza, in relazione alle parti o alla controversia sottoposta al suo esame, nonché dichiarare per iscritto di avere la disponibilità necessaria per condurre efficacemente l'arbitrato.

3.11 L'arbitro deve riferire immediatamente ogni fatto sopravvenuto che, nel corso del procedimento, possa dare adito a fondati dubbi sulla sua imparzialità, indipendenza, competenza tecnica o disponibilità o che possa, in qualunque modo, determinare un impedimento o un sospetto alla giudizio sulla controversia.

3.12 Se un arbitro nominato muore, viene dichiarato inabile o sospetto o non è più in grado di svolgere i propri compiti, il sostituto verrà nominato secondo le modalità e nei tempi previsti per la nomina dell'arbitro da sostituire.

3.13 Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della dichiarazione di disponibilità, indipendenza e imparzialità o delle informazioni di cui al punto 3.10, ciascuna parte può ricusare l'arbitro che non soddisfa i requisiti della convenzione arbitrale o della legislazione applicabile, incorre in qualsiasi delle ipotesi di impedimento o sospetto previste dalla legge sull'arbitrato, ovvero non abbia la disponibilità ad agire nella procedura arbitrale.

3.14 In caso di opposizione, l'arbitro verrà avvisato dalla Segreteria del CAMARB di rispondere entro 5 (cinque) giorni, dopodiché alle parti sarà concesso l'accesso al caso per lo stesso periodo.

3.15 L'opposizione sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione del Camarb entro 7 (sette) giorni.

 

IV         DEL TERMINE DI PRINCIPALE

4.1 Dopo la nomina dell'arbitro o degli arbitri, la Segreteria del CAMARB e l'arbitro predisporranno, entro 5 (cinque) giorni, la bozza del Termine di Inizio, che dovrà contenere:

(a) nome, professione, stato civile, indirizzo fisico ed elettronico delle parti e dei loro eventuali avvocati;

(b) nome, professione e indirizzo fisico ed elettronico dell'arbitro/degli arbitri;

(c) la questione che sarà oggetto dell'arbitrato e un riassunto delle rivendicazioni;

d) il luogo in cui verrà emesso il lodo arbitrale;

(e) autorizzazione all'arbitro o agli arbitri di pronunciarsi secondo equità, se così concordato dalle parti;

f) il termine per il deposito del lodo arbitrale;

(g) la lingua in cui si svolgerà il procedimento arbitrale;

h) calendario della procedura, compresa l'udienza istruttoria e il termine per l'emissione della sentenza, con l'obiettivo di concludere la procedura entro sei mesi dalla sottoscrizione del termine di decorrenza, rispettando il limite stabilito al punto 2.5;

(i) la determinazione della forma di pagamento degli onorari dell'arbitro o degli arbitri e del compenso amministrativo, nonché la dichiarazione di responsabilità per il rispettivo pagamento e per le spese dell'arbitrato.

4.2 La bozza del termine di decorrenza sarà inoltrata alle parti per osservazioni entro un termine comune di 5 (cinque) giorni. Le osservazioni inviate dalle parti saranno valutate dall'arbitro, che potrà accettarle o meno, e l'arbitro dovrà predisporre la versione definitiva del Termine di Inizio entro 5 (cinque) giorni.

4.3 Il termine di inizio sarà firmato dalla Segreteria del CAMARB e dall'arbitro e inoltrato alle parti. L'arbitrato si considera istituito e la giurisdizione arbitrale ha inizio quando la nomina è accettata dall'arbitro, se è unico, o dall'ultimo dei tre, nel caso di un tribunale arbitrale ai sensi del punto 3.4. L'accettazione dell'arbitro avverrà esclusivamente tramite la sua firma nel Termine di decorrenza.

4.4 Gli effetti dell'istituzione dell'arbitrato saranno retroattivi alla data di deposito della Domanda di Arbitrato presso il CAMARB, ai sensi di quanto previsto dal § 2 dell'art. 19 della legge n. 9.307 del 23 settembre 1996, modificata dalla legge n. 13.129 del 26 maggio 2015.

 

V DEGLI AVVOCATI

5.1 Le parti possono farsi rappresentare da avvocati dotati dei necessari poteri per agire in nome della parte rappresentata in tutti gli atti relativi al procedimento arbitrale; la CAMARB raccomanda la rappresentanza da parte di un avvocato.

5.2 Tutta la corrispondenza, comprese le citazioni, le comunicazioni, le notifiche, le copie delle dichiarazioni delle parti e le decisioni dell'arbitro, sarà inviata esclusivamente all'avvocato di ciascuna delle parti. Se non è stato nominato un avvocato, le comunicazioni saranno inviate direttamente alla parte. In ogni caso le comunicazioni saranno effettuate secondo le modalità di cui ai punti da 2.1 a 2.3.

 

VI DELLA PROCEDURA

6.1 Una volta firmato il Termine di Decorrenza, l'arbitro tenterà, secondo le modalità stabilite, di conciliare le parti.

6.2 Per la presentazione delle accuse iniziali, delle eccezioni alle accuse iniziali e delle altre dichiarazioni delle parti, saranno rispettati i termini stabiliti nel Termine di Inizio del procedimento e, in mancanza, quelli stabiliti dall'arbitro. Salvo diversa determinazione dell'arbitro, si applica quanto segue:

(a) il ricorrente e il convenuto, se hanno espresso interesse a presentare una domanda riconvenzionale, avranno un termine comune di 10 (dieci) giorni, a partire dalla data di ricezione del termine di inizio, per presentare le loro allegazioni iniziali. e indicare le prove che si intendono produrre;

(b) il convenuto e, in caso di domanda riconvenzionale, il ricorrente hanno un termine comune di 10 (dieci) giorni per presentare una replica alle accuse iniziali dell'altra parte;

(c) il ricorrente e il convenuto, in caso di domanda riconvenzionale, avranno un termine comune di 5 (cinque) giorni per presentare una replica all'eccezione dell'altra parte;

d) il convenuto e l'attore, in caso di domanda riconvenzionale, avranno un termine comune di 5 (cinque) giorni per presentare una replica alla replica dell'altra parte e dovranno, entro lo stesso termine, presentare una specificazione delle prove;

e) l'eventuale udienza istruttoria deve tenersi entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della replica.

6.3 Le accuse iniziali devono contenere le richieste e le relative specificazioni. Dopo la presentazione delle accuse iniziali, nessuna delle parti può formulare nuove rivendicazioni, modificare o emendare rivendicazioni esistenti o ritirare alcuna delle rivendicazioni senza il consenso dell'altra parte (o delle altre parti) e dell'arbitro.

6.4 Scaduto il termine per la replica, l'arbitro deciderà sulla produzione delle prove. Se l'arbitro ritiene che sia necessario produrre prove peritali, la procedura sarà disciplinata dal Regolamento di arbitrato del CAMARB, mantenendo validi tutti gli atti procedurali compiuti fino a quel momento. In questo caso, le parti saranno tenute a integrare l'importo inizialmente depositato a titolo di spese amministrative e onorari dell'arbitro, in conformità con i punti 11.10 e 11.11 del Regolamento di arbitrato del CAMARB.

6.5 Qualora l'arbitro ritenga necessaria un'udienza istruttoria, regolerà le modalità di organizzazione e svolgimento dei lavori. Ciascuna parte può chiamare al massimo tre testimoni, indipendentemente dal fatto che siano di carattere fattuale o tecnico.

6.6 Se un testimone rifiuta di comparire all'udienza o rifiuta di testimoniare senza motivo legale, l'arbitro può, su richiesta di una delle parti o d'ufficio, chiedere all'autorità giudiziaria di adottare misure appropriate per raccogliere la testimonianza del testimone assente. L'assenza di una parte regolarmente citata non impedisce lo svolgimento dell'udienza.

6.7 La Segreteria del CAMARB provvederà alla trascrizione dell'udienza nonché ai servizi di interpretariato o traduzione, i cui costi saranno anticipati dalle parti.

6.8 Una volta che l'arbitro ha dichiarato chiuso il procedimento, le parti avranno un termine comune di 7 (sette) giorni per presentare le loro argomentazioni finali, che non potranno essere corredate da documenti.

6.9 L'eventuale nullità di un atto compiuto nel procedimento arbitrale deve essere eccepita nella prima occasione in cui la parte ha diritto di parola.

6.10 In caso di inosservanza di un ordine dell'arbitro e di necessità di misure coercitive, la parte interessata o l'arbitro ne chiederà l'esecuzione all'organo giudiziario competente e potrà sospendere il procedimento arbitrale se ritenuto necessario. .

 

VII        PROVE E TUTELA D'URGENZA

7.1 L'arbitro, su richiesta di una delle parti o quando lo ritiene opportuno, può, mediante decisione debitamente motivata, concedere una protezione probatoria o urgente, cautelare o anticipata.

7.2 Fino a quando l'accettazione dell'arbitro non sia formalizzata ai sensi del punto 4.3, le parti possono chiedere provvedimenti urgenti, cautelari o anticipati all'autorità giudiziaria competente. L'arbitro, non appena formalizzata la sua accettazione, può riesaminare la richiesta della parte, mantenendo, modificando o revocando, in tutto o in parte, la decisione emessa dall'autorità giudiziaria.

7.3 La richiesta rivolta da una delle parti all'autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento urgente, cautelare o preliminare, prima che sia formalizzata l'accettazione dell'arbitro, non costituirà rinuncia alla convenzione arbitrale, né escluderà la competenza dell'arbitro a rivalutarla. , ne sospenderà l'istituzione o lo svolgimento.

 

VII        DEL LODO ARBITRALE

8.1 L'arbitro emetterà il suo lodo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per la trattazione delle conclusioni finali delle parti, termine che potrà essere prorogato dall'arbitro fino a un massimo di 15 (quindici) giorni.

8.2 L'arbitro può deliberare in qualsiasi luogo ritenga opportuno e il lodo sarà pronunciato nel luogo dell'arbitrato, salvo diverso accordo tra le parti.

8.3 Il lodo arbitrale deve contenere:

a) la relazione, con i nomi delle parti e una sintesi della controversia;

b) la motivazione della decisione, nella quale saranno analizzate le questioni di fatto e di diritto, con espressa menzione, ove applicabile, del fatto che è stata pronunciata secondo equità;

(c) il dispositivo, in cui l'arbitro risolverà tutte le questioni sottoposte e fisserà un termine per l'adempimento, se applicabile;

d) la data e il luogo in cui è stato rilasciato.

8.4 Il lodo conterrà anche la determinazione delle spese e dei costi dell'arbitrato, in conformità alle norme della sezione XI del Regolamento Arbitrale del CAMARB, nonché la responsabilità di ciascuna parte nel pagamento di tali rate, tenendo conto, tra gli altri criteri, che ritiene rilevante il comportamento delle parti a favore dell’efficace svolgimento del procedimento, nel rispetto dei limiti stabiliti nella convenzione arbitrale.

8.5 Una volta che il lodo è stato reso dall'arbitro e trasmesso alla Segreteria del CAMARB entro il termine previsto al punto 8.1, la Segreteria inoltrerà una copia originale a ciascuna delle parti, con prova della ricezione. La Segreteria conserverà nei propri archivi, insieme agli atti, una copia del testo integrale della sentenza.

8.6 L'arbitro può emettere lodi parziali prima della decisione arbitrale definitiva.

8.7 Nel caso di emissione di un lodo arbitrale parziale, la presentazione di un ricorso per l'annullamento del lodo arbitrale non impedisce la prosecuzione dell'arbitrato o l'emissione di un lodo definitivo da parte dell'arbitro.

8.8 In caso di errore materiale, omissione, oscurità, dubbio o contraddizione nel lodo arbitrale, le parti avranno un termine comune di 7 (sette) giorni, a partire dalla data di ricezione del lodo, per presentare una richiesta di chiarimento.

8.9 L'arbitro deciderà sulla richiesta di chiarimenti entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, termine che potrà essere prorogato di ulteriori 7 (sette) giorni dall'arbitro.

 

IX PROCEDURE CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

9.1 Il presente capitolo si applica ai procedimenti arbitrali che coinvolgono enti soggetti al regime di diritto pubblico che fanno parte della pubblica amministrazione diretta e indiretta. Le parti, di comune accordo, possono estendere l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo ai procedimenti che coinvolgono persone giuridiche di diritto privato facenti parte della pubblica amministrazione.

9.2 La Segreteria del CAMARB pubblicherà sul proprio sito web l'esistenza della procedura, la data della richiesta di arbitrato e i nomi del/dei ricorrente/i e del/dei convenuto/i.

9.3 Fatto salvo quanto previsto nel punto precedente, il CAMARB non fornirà documenti e informazioni riguardanti la procedura e spetterà alle parti, in conformità alla legge, divulgare ulteriori informazioni.

9.4 Le udienze, salvo diverso accordo, saranno riservate alle parti e ai loro avvocati.

9.5 La CAMARB è autorizzata, dalle parti e dagli arbitri, a pubblicare il lodo sul proprio sito web, sulle proprie pubblicazioni e sui materiali accademici, salvo diversa espressa disposizione di una delle parti.

 

X DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Le questioni relative alle spese amministrative, agli onorari degli arbitri e alle altre spese della procedura sono disciplinate dalla sezione XI del Regolamento di arbitrato del CAMARB.

10.2. La procedura arbitrale sarà strettamente confidenziale e al CAMARB, agli arbitri, agli altri professionisti coinvolti nel caso e alle parti stesse è vietato divulgare qualsiasi informazione a cui abbiano accesso in conseguenza del loro lavoro o della loro partecipazione al processo, senza l'autorizzazione consenso di tutte le parti. le parti, salvo i casi in cui sussista un obbligo legale di pubblicità e quanto previsto dal presente regolamento. Nel caso di cui al punto 3.8, la Segreteria del CAMARB è autorizzata a comunicare i nomi delle parti, l'oggetto della controversia e il suo valore per i professionisti che intende includere nell'elenco da presentare alle parti, ai fini dell'esecuzione del contratto. previa verifica dell’interesse, della disponibilità, dell’indipendenza e dell’imparzialità.

10.3 Il CAMARB è autorizzato, dalle parti e dagli arbitri, a divulgare estratti dei lodi arbitrali per scopi accademici e informativi, sopprimendo i nomi delle parti, degli arbitri e altre informazioni che consentano l'identificazione del caso.

10.4 In assenza di determinazione da parte delle parti del luogo dell'arbitrato, questo sarà determinato dall'arbitro.

10.5 L'arbitro è responsabile dell'interpretazione e dell'applicazione del presente Regolamento, anche per quanto riguarda le sue competenze, i suoi doveri e le sue prerogative.

10.6 Trascorsi 5 (cinque) anni dall'emissione del lodo arbitrale definitivo, il CAMARB è autorizzato a scartare gli atti del caso, restando archiviati solo i lodi arbitrali.

10.7 Le parti hanno il diritto di chiedere il ritiro di tutti i documenti presentati prima della scadenza del termine previsto al punto 10.6.

10.8 Il Regolamento di arbitrato CAMARB si applica, in via integrativa e ove applicabile, al presente Regolamento. I casi omessi saranno disciplinati dalla Legge n. 9.307 del 23 settembre 1996, modificata dalla Legge n. 13.129 del 26 maggio 2015, nonché dai trattati e dalle convenzioni sull'arbitrato applicabili nel territorio brasiliano. In assenza di una clausola in tali strumenti, eventuali omissioni saranno risolte mediante deliberazione dell'arbitro o del Consiglio di amministrazione del CAMARB, se il termine di inizio non è stato firmato e, in quest'ultimo caso, la decisione potrà essere rivista dal arbitro dopo la sua costituzione.

10.9 Il presente regolamento entra in vigore il 12 settembre 2019 e potrà essere modificato solo con delibera del Consiglio di Amministrazione del CAMARB.

Regolamento di arbitrato accelerato della CAMARB – Camera di mediazione e arbitrato aziendale – Brasile, parte integrante e inscindibile del verbale del Consiglio del 5 agosto 2019.

Augusto Tolentino

Presidente

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