Eccellenza nell'amministrazione di procedure extragiudiziali per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti aziendali

Regolamento sull’arbitrato del lavoro – 2019

ATTUALE

Efficace dal 19 dicembre 2019

INTRODUZIONE

 

1.1 Attraverso il presente regolamento, CAMARB – CAMERA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO COMMERCIALE – BRASILE stabilisce le norme che saranno applicabili alla procedura di arbitrato del lavoro.

1.2 Il Regolamento sull’arbitrato del lavoro del CAMARB, abbreviato come “Regolamento”, si applica ogniqualvolta:

  1. La clausola compromissoria è stata concordata tra le parti in un contratto di lavoro;
  2. La domanda di arbitrato contiene un'espressa richiesta di riconoscimento del rapporto di lavoro;
  3. Le parti hanno concordato di applicare il Regolamento sull'arbitrato del lavoro del CAMARB.

1.3 Salvo diversa disposizione, all'arbitrato si applicheranno le Norme in vigore alla data della richiesta.

1.4 Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. il termine arbitro deve essere utilizzato per designare sia un arbitro unico sia un tribunale arbitrale;
  2. i termini ricorrente e convenuto si applicano indifferentemente a uno o più ricorrenti o convenuti.

1.5 La richiesta di arbitrato di lavoro e qualsiasi domanda riconvenzionale devono seguire la forma prescritta nella Sezione III del Regolamento generale di arbitrato del CAMARB.

 

II DELLE CONVOCAZIONI, DELLE DICHIARAZIONI E DEI TERMINI

 

2.1 Salvo diverso accordo tra le parti o diversa determinazione dell'arbitro, tutti gli atti procedurali e i documenti presentati da una delle parti devono essere (i) consegnati alla Segreteria del CAMARB, presso uno qualsiasi dei suoi uffici, in copia cartacea, in modo da essere archiviati nel procedimento arbitrale. e (ii) in una copia elettronica da inviare all'arbitro, se già nominato, con copia alle altre parti e alla Segreteria del CAMARB. Se l'atto processuale o il documento viene depositato entro un termine comune a tutte le parti, la versione elettronica dovrà essere inviata esclusivamente alla Segreteria del CAMARB, che sarà incaricata di trasmetterla all'altra parte e all'arbitro una volta scaduto il termine.

2.2 Tutta la corrispondenza inviata dalla Segreteria del CAMARB, comprese le citazioni, le comunicazioni, le notifiche, le copie delle dichiarazioni delle parti e le decisioni dell'arbitro, sarà inviata esclusivamente per via elettronica, salvo diverso accordo. Le parti dovranno indicare espressamente l'indirizzo elettronico da utilizzare ai fini delle disposizioni del presente punto nella prima dichiarazione presentata alla Segreteria del CAMARB.

2.3 Corrispondenza emessa dalla Segreteria del CAMARB, atti procedurali e altri documenti inviati ai sensi del punto 2.2. si considererà consegnata alla data di conferma di ricezione da parte del destinatario o, in mancanza di conferma, il giorno lavorativo successivo all'invio.

2.4 I termini stabiliti dal Regolamento e quelli stabiliti dall'arbitro decorreranno dal giorno lavorativo successivo alla data di consegna della corrispondenza inviata dalla Segreteria del CAMARB o dell'atto processuale e dei documenti presentati dalla parte. Le scadenze sono continue e il corso non viene sospeso nei giorni in cui non ci sono attività presso il CAMARB. Se il termine scade in un giorno festivo nel luogo dell'arbitrato o in un giorno in cui il CAMARB non è aperto, il termine sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

2.5 Prima della sottoscrizione del Contratto di Arbitrato, le parti saranno tenute a rispettare i termini stabiliti nel presente Regolamento. In mancanza di disposizioni nel Regolamento, il termine sarà di 5 (cinque) giorni.

2.6 Dopo la firma del Contratto di Arbitrato, i termini saranno quelli ivi previsti o, in mancanza, quelli stabiliti dall'arbitro. In assenza di termine stabilito dall'arbitro, si applicheranno le disposizioni del Regolamento o, in mancanza, il termine di 5 (cinque) giorni. L'arbitro può prorogare o modificare i termini precedentemente stabiliti.

2.7 Le parti, con il consenso dell'arbitro, possono modificare i termini previsti dal presente Regolamento, purché la durata complessiva del procedimento, compresa tra la sottoscrizione del Termine Arbitrale e l'emissione della sentenza, non superi i 12 (dodici) giorni. ) mesi. Qualora la modifica dei termini richiesta dalle parti comporti un superamento del termine complessivo di 12 (dodici) mesi, si applicherà la tabella dei costi e degli onorari degli arbitri prevista dal Regolamento di arbitrato ordinario del CAMARB. La differenza tra costi e onorari dovrà essere riscossa immediatamente dopo la concessione della modifica richiesta dalle parti, in conformità con le disposizioni della sezione XI del Regolamento generale di arbitrato del CAMARB.

III DELL'ARBITRO

 

3.1 L'arbitrato sarà giudicato da un arbitro unico, salvo diverso accordo tra le parti. Le parti e il Consiglio di Amministrazione del CAMARB, nei casi previsti dal presente Regolamento, possono nominare arbitri (i) iscritti all'Albo dei Referenti del Lavoro, (ii) iscritti all'Albo degli Arbitri del CAMARB e (iii) altri professionisti non appartenenti al Consiglio di Amministrazione del CAMARB. parte degli elenchi, osservando quanto previsto dalla legge n. 9.307 del 23 settembre 1996, modificata dalla legge n. 13.129 del 26 maggio 2015.

3.2 La Segreteria del CAMARB chiederà alle parti di nominare, entro 5 (cinque) giorni, uno o più arbitri che agiranno nel procedimento arbitrale.

3.3 L'arbitro unico deve essere nominato per consenso. In caso di mancato consenso, il Consiglio Direttivo del CAMARB inoltrerà un elenco di 5 (cinque) nomi affinché le parti possano procedere secondo quanto previsto al punto 3.8.

3.4 Salvo diverso accordo, se le parti scelgono di costituire un tribunale arbitrale con 3 (tre) membri, ciascuna parte sarà responsabile della nomina di un arbitro entro il termine stabilito al punto 3.2. Dopo che gli arbitri indicati avranno dimostrato la loro reperibilità, non impedimento, indipendenza ed imparzialità, e se non vi saranno obiezioni, verrà loro comunicato di indicare, entro 5 (cinque) giorni, congiuntamente il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di presidente della seduta. tribunale arbitrale. Se non si raggiunge un consenso tra gli arbitri nominati dalle parti, la nomina dell'arbitro presidente seguirà le disposizioni del punto 3.8.

3.5 Se una delle parti non nomina un arbitro entro i termini stabiliti nel presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione del CAMARB nominerà l'arbitro non nominato da una delle parti o l'arbitro unico, a seconda dei casi.

3.6 Salvo diverso accordo, qualora più parti siano ricorrenti o convenute e la controversia venga sottoposta a tre arbitri, il ricorrente o i ricorrenti nomineranno un arbitro, mentre il convenuto o i convenuti nomineranno un altro arbitro.

3.7 Se nessuno dei ricorrenti o nessuno dei convenuti risponde, la nomina verrà effettuata dal Consiglio di amministrazione del CAMARB tra i membri del suo elenco di arbitri. Se a rendere dichiarazione è solo uno dei molteplici ricorrenti o uno dei molteplici convenuti, prevarrà l'indicazione dell'arbitro fatta da quest'ultimo. In caso di disaccordo tra i molteplici ricorrenti o tra i molteplici convenuti, il Consiglio di amministrazione del CAMARB nominerà i tre membri del tribunale arbitrale, conformemente al punto 3.8, indicando chi eserciterà la presidenza.

3.8 Nei casi sopra menzionati in cui il Consiglio di Amministrazione della CAMARB deve nominare l'arbitro unico, il presidente del tribunale arbitrale o i tre membri del tribunale arbitrale, si osserverà la seguente procedura:

  1. Il Consiglio Direttivo del CAMARB, tenuto conto dell'oggetto dell'arbitrato e di quanto previsto al punto 3.1, inoltrerà un elenco con i nominativi di 5 (cinque) professionisti, se si tratta dell'indicazione di un arbitro unico o di un arbitro presidente, ovvero 10 ( dieci) professionisti, nel caso di nomina di tre membri del tribunale arbitrale;
  2. Ciascuna Parte dovrà, separatamente, entro un termine comune di 5 (cinque) giorni, presentare una dichiarazione attestante quanto segue: (i) ciascuna Parte potrà rimuovere dall'elenco fino a 2 (due) professionisti nei confronti dei quali abbia obiezioni, senza bisogno di giustificazione; (ii) i nomi dei restanti professionisti devono essere presentati in ordine di preferenza per la nomina dell'Arbitro Unico (ad esempio: 1 per il primo nome preferito, 2 per il secondo nome preferito e così via);
  3. Una volta ricevuti gli elenchi con gli ordini di preferenza delle parti, verrà sommato il punteggio di ciascun professionista e, nel caso di più ricorrenti o più convenuti, prima della somma, verrà calcolata la media ottenuta tra i più ricorrenti o i più convenuti. gli imputati saranno calcolati, a seconda dei casi. ;
  4. Nel caso di nomina di un arbitro unico o di un presidente del tribunale arbitrale, verrà nominato il professionista nominato che avrà ottenuto il punteggio più basso tra la somma degli ordini di preferenza;
  5. In caso di nomina di tre membri del tribunale arbitrale, saranno nominati i tre professionisti nominati che avranno ottenuto il punteggio più basso tra la somma degli ordini di preferenza e colui che avrà ottenuto il punteggio più basso sarà il presidente del tribunale arbitrale. ;
  6. La Segreteria del CAMARB ne darà comunicazione al/ai professionista/i indicato/i al punto 3.9;
  7. Nel caso in cui un professionista non possa partecipare, la Segreteria dovrà darne comunicazione al professionista con il punteggio più basso tra quelli rimasti in graduatoria.

3.9 Una volta nominato l'arbitro, la Segreteria Generale della CAMARB gli chiederà, entro 5 (cinque) giorni, di esprimere la propria disponibilità, non impedimento, indipendenza e imparzialità.

3.10 La persona nominata per svolgere le funzioni di arbitro dovrà sottoscrivere un documento in cui dichiara, a pena di legge, di non essere soggetta ad alcun impedimento o sospetto e dovrà segnalare ogni circostanza che possa dare adito a giustificati dubbi sulla sua imparzialità. o indipendenza, in relazione alle parti o alla controversia sottoposta al suo esame, nonché dichiarare per iscritto di avere la disponibilità necessaria per condurre efficacemente l'arbitrato.

3.11 L'arbitro deve riferire immediatamente ogni fatto sopravvenuto che, nel corso del procedimento, possa dare adito a fondati dubbi sulla sua imparzialità, indipendenza, competenza tecnica o disponibilità o che possa, in qualunque modo, determinare un impedimento o un sospetto alla giudizio sulla controversia.

3.12 Se un arbitro nominato muore, viene dichiarato inabile o sospetto o non è più in grado di svolgere i propri compiti, il sostituto verrà nominato secondo le modalità e nei tempi previsti per la nomina dell'arbitro da sostituire.

3.13 Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della dichiarazione di disponibilità, indipendenza e imparzialità o delle informazioni di cui al punto 3.10, ciascuna parte può ricusare l'arbitro che non soddisfa i requisiti della convenzione arbitrale o della legislazione applicabile, incorre in qualsiasi delle ipotesi di impedimento o sospetto previste dalla legge sull'arbitrato, ovvero non abbia la disponibilità ad agire nella procedura arbitrale.

3.14 In caso di opposizione, l'arbitro verrà avvisato dalla Segreteria del CAMARB di rispondere entro 5 (cinque) giorni, dopodiché alle parti sarà concesso l'accesso al caso per lo stesso periodo.

3.15 La sfida sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione del CAMARB.

IV TERMINE DELL'ARBITRATO

 

4.1 Dopo la nomina dell'arbitro o degli arbitri, la Segreteria del CAMARB e l'arbitro predisporranno, entro 5 (cinque) giorni, la bozza del Termine Arbitrale, che dovrà contenere:

  1. Consenso personale ed espresso all'adozione dell'arbitrato da parte del dipendente o della parte che rivendica un rapporto di lavoro, espresso mediante la sottoscrizione in un punto evidenziato nel Termine Arbitrale;
  2. nome, professione, stato civile, indirizzo fisico ed elettronico delle parti e dei loro eventuali avvocati;
  3. nome, professione e indirizzo fisico ed elettronico dell'arbitro/degli arbitri;
  4. la questione che sarà oggetto di arbitrato e una sintesi delle rivendicazioni;
  5. dichiarazione espressa di consenso all'arbitrato da parte della parte, persona fisica, in qualità di dipendente o che intenda far riconoscere un rapporto di lavoro;
  6. luogo in cui verrà emesso il lodo arbitrale;
  7. autorizzazione all'arbitro/agli arbitri di pronunciarsi secondo equità, se così concordato dalle parti;
  8. termine per il deposito del lodo arbitrale;
  9. lingua in cui si svolgerà il procedimento arbitrale;
  10. tempistica del procedimento, compresa l'udienza istruttoria e il termine per la pronuncia della sentenza, con l'obiettivo di concludere il procedimento entro sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione arbitrale, rispettando il termine stabilito al punto 2.5;
  11. la determinazione della forma di pagamento degli onorari dell'arbitro o degli arbitri e del compenso amministrativo, nonché la dichiarazione di responsabilità per il rispettivo pagamento e per le spese dell'arbitrato.

4.2 La bozza del termine arbitrale sarà inoltrata alle parti per eventuali osservazioni entro un termine comune di 5 (cinque) giorni. Le osservazioni inviate dalle parti saranno valutate dall'arbitro, che potrà accettarle o meno, e l'arbitro dovrà predisporre la versione definitiva del Termine Arbitrale entro 5 (cinque) giorni.

4.3 Il termine arbitrale sarà firmato dalla Segreteria del CAMARB e dall'arbitro e inoltrato alle parti. L'arbitrato si considera istituito e la giurisdizione arbitrale ha inizio quando la nomina è accettata dall'arbitro, se è unico, o dall'ultimo dei tre, nel caso di un tribunale arbitrale ai sensi del punto 3.4. L'accettazione da parte dell'arbitro avverrà esclusivamente mediante la sua firma sul Termine Arbitrale.

4.4 Gli effetti dell'istituzione dell'arbitrato saranno retroattivi alla data di deposito della Domanda di Arbitrato presso il CAMARB, ai sensi di quanto previsto dal § 2 dell'art. 19 della legge n. 9.307 del 23 settembre 1996, modificata dalla legge n. 13.129 del 26 maggio 2015.

V DEGLI AVVOCATI

 

5.1 Le parti possono farsi rappresentare da avvocati dotati dei necessari poteri per agire in nome della parte rappresentata in tutti gli atti relativi al procedimento arbitrale; la CAMARB raccomanda la rappresentanza da parte di un avvocato.

5.2 Tutta la corrispondenza, comprese le citazioni, le comunicazioni, le notifiche, le copie delle dichiarazioni delle parti e le decisioni dell'arbitro, sarà inviata esclusivamente all'avvocato di ciascuna delle parti. Se non è stato nominato un avvocato, le comunicazioni saranno inviate direttamente alla parte. In ogni caso le comunicazioni saranno effettuate secondo le modalità di cui ai punti da 2.1 a 2.3.

VI DELLA PROCEDURA

 

6.1 Una volta firmato l'accordo arbitrale, l'arbitro tenterà, secondo le modalità stabilite, di conciliare le parti.

6.2 Per la presentazione delle accuse iniziali, delle eccezioni alle accuse iniziali e delle altre dichiarazioni delle parti, saranno rispettati i termini stabiliti nei Termini dell'arbitrato e, in mancanza, quelli stabiliti dall'arbitro. Salvo diversa determinazione dell'arbitro, si applica quanto segue:

(a) il ricorrente e il convenuto, se hanno espresso interesse a presentare una domanda riconvenzionale, avranno un termine comune di 10 (dieci) giorni, a partire dalla data di ricezione del termine di arbitrato, per presentare le loro allegazioni iniziali. e indicare le prove che si intendono produrre;

(b) il convenuto e, in caso di domanda riconvenzionale, il ricorrente hanno un termine comune di 10 (dieci) giorni per presentare una replica alle accuse iniziali dell'altra parte;

(c) il ricorrente e il convenuto, in caso di domanda riconvenzionale, avranno un termine comune di 5 (cinque) giorni per presentare una replica all'eccezione dell'altra parte;

d) il convenuto e l'attore, in caso di domanda riconvenzionale, avranno un termine comune di 5 (cinque) giorni per presentare una replica alla replica dell'altra parte e dovranno, entro lo stesso termine, presentare una specificazione delle prove;

e) l'eventuale udienza istruttoria deve tenersi entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della replica.

6.3 Le accuse iniziali devono contenere le richieste e le relative specificazioni. Dopo la presentazione delle accuse iniziali, nessuna delle parti può formulare nuove rivendicazioni, modificare o emendare rivendicazioni esistenti o ritirare alcuna delle rivendicazioni senza il consenso dell'altra parte (o delle altre parti) e dell'arbitro.

6.4 Scaduto il termine per la replica, l'arbitro deciderà sulla produzione delle prove. Se l'arbitro ritiene che sia necessario produrre prove peritali, la procedura sarà disciplinata dal Regolamento di arbitrato del CAMARB, mantenendo validi tutti gli atti procedurali compiuti fino a quel momento. In questo caso, le parti saranno tenute a integrare l'importo inizialmente depositato a titolo di spese amministrative e onorari dell'arbitro, in conformità con i punti 11.10 e 11.11 del Regolamento di arbitrato del CAMARB.

6.5 Qualora l'arbitro ritenga necessaria un'udienza istruttoria, regolerà le modalità di organizzazione e svolgimento dei lavori.

6.6 Se un testimone rifiuta di comparire all'udienza o rifiuta di testimoniare senza motivo legale, l'arbitro può, su richiesta di una delle parti o d'ufficio, chiedere all'autorità giudiziaria di adottare misure appropriate per raccogliere la testimonianza del testimone assente. L'assenza di una parte regolarmente citata non impedisce lo svolgimento dell'udienza.

6.7 La Segreteria del CAMARB provvederà alla trascrizione dell'udienza nonché ai servizi di interpretariato o traduzione, i cui costi saranno anticipati dalle parti.

6.8 Una volta che l'arbitro ha dichiarato chiuso il procedimento, le parti avranno un termine comune di 7 (sette) giorni per presentare le loro argomentazioni finali, che non potranno essere corredate da documenti.

6.9 L'eventuale nullità di un atto compiuto nel procedimento arbitrale deve essere eccepita nella prima occasione in cui la parte ha diritto di parola.

6.10 In caso di inosservanza di un ordine dell'arbitro e di necessità di misure coercitive, la parte interessata o l'arbitro ne chiederà l'esecuzione all'organo giudiziario competente e potrà sospendere il procedimento arbitrale se ritenuto necessario. .

VII SULLA TUTELA DELLE PROVE E DELL'URGENZA

 

7.1 L'arbitro, su richiesta di una delle parti o quando lo ritiene opportuno, può, mediante decisione debitamente motivata, concedere una protezione probatoria o urgente, cautelare o anticipata.

7.2 Fino a quando l'accettazione dell'arbitro non sia formalizzata ai sensi del punto 4.3, le parti possono chiedere provvedimenti urgenti, cautelari o anticipati all'autorità giudiziaria competente. L'arbitro, non appena formalizzata la sua accettazione, può riesaminare la richiesta della parte, mantenendo, modificando o revocando, in tutto o in parte, la decisione emessa dall'autorità giudiziaria.

7.3 La richiesta rivolta da una delle parti all'autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento urgente, cautelare o preliminare, prima che sia formalizzata l'accettazione dell'arbitro, non costituirà rinuncia alla convenzione arbitrale, né escluderà la competenza dell'arbitro a rivalutarla. , ne sospenderà l'istituzione o lo svolgimento.

VII DEL LODO ARBITRALE

 

8.1 L'arbitro emetterà il suo lodo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per la trattazione delle conclusioni finali delle parti, termine che potrà essere prorogato dall'arbitro fino a un massimo di 15 (quindici) giorni.

8.2 L'arbitro può deliberare in qualsiasi luogo ritenga opportuno e il lodo sarà pronunciato nel luogo dell'arbitrato, salvo diverso accordo tra le parti.

8.3 Il lodo arbitrale deve contenere:

a) la relazione, con i nomi delle parti e una sintesi della controversia;

b) la motivazione della decisione, nella quale saranno analizzate le questioni di fatto e di diritto, con espressa menzione, ove applicabile, del fatto che è stata pronunciata secondo equità;

(c) il dispositivo, in cui l'arbitro risolverà tutte le questioni sottoposte e fisserà un termine per l'adempimento, se applicabile;

d) la data e il luogo in cui è stato rilasciato.

8.4 Il lodo conterrà anche la determinazione delle spese e dei costi dell'arbitrato, in conformità alle norme della sezione XI del Regolamento Arbitrale del CAMARB, nonché la responsabilità di ciascuna parte nel pagamento di tali rate, tenendo conto, tra gli altri criteri, che ritiene rilevante il comportamento delle parti a favore dell’efficace svolgimento del procedimento, nel rispetto dei limiti stabiliti nella convenzione arbitrale.

8.5 Una volta che il lodo è stato reso dall'arbitro e trasmesso alla Segreteria del CAMARB entro il termine previsto al punto 8.1, la Segreteria inoltrerà una copia originale a ciascuna delle parti, con prova della ricezione. La Segreteria conserverà nei propri archivi, insieme agli atti, una copia del testo integrale della sentenza.

8.6 L'arbitro può emettere lodi parziali prima della decisione arbitrale definitiva.

8.7 Nel caso di emissione di un lodo arbitrale parziale, la presentazione di un ricorso per l'annullamento del lodo arbitrale non impedisce la prosecuzione dell'arbitrato o l'emissione di un lodo definitivo da parte dell'arbitro.

8.8 In caso di errore materiale, omissione, oscurità, dubbio o contraddizione nel lodo arbitrale, le parti avranno un termine comune di 7 (sette) giorni, a partire dalla data di ricezione del lodo, per presentare una richiesta di chiarimento.

8.9 L'arbitro deciderà sulla richiesta di chiarimenti entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, termine che potrà essere prorogato di ulteriori 7 (sette) giorni dall'arbitro.

IX DISPOSIZIONI FINALI

 

9.1 Le questioni relative alle spese amministrative, agli onorari degli arbitri e alle altre spese della procedura sono disciplinate dalla sezione XI del Regolamento di arbitrato del CAMARB.

9.2. La procedura arbitrale sarà strettamente confidenziale e al CAMARB, agli arbitri, agli altri professionisti coinvolti nel caso e alle parti stesse è vietato divulgare qualsiasi informazione a cui abbiano accesso in conseguenza del loro lavoro o della loro partecipazione al processo, senza l'autorizzazione consenso di tutte le parti. le parti, salvo i casi in cui sussista un obbligo legale di pubblicità e quanto previsto dal presente regolamento. Nel caso di cui al punto 3.8, la Segreteria del CAMARB è autorizzata a comunicare i nomi delle parti, l'oggetto della controversia e il suo valore per i professionisti che intende includere nell'elenco da presentare alle parti, ai fini dell'esecuzione del contratto. previa verifica dell’interesse, della disponibilità, dell’indipendenza e dell’imparzialità.

9.3 Il CAMARB è autorizzato, dalle parti e dagli arbitri, a divulgare estratti dei lodi arbitrali per scopi accademici e informativi, sopprimendo i nomi delle parti, degli arbitri e altre informazioni che consentano l'identificazione del caso.

9.4 In assenza di determinazione da parte delle parti del luogo dell'arbitrato, questa sarà determinata dall'arbitro.

9.5 Spetta all'arbitro interpretare e applicare il presente Regolamento, anche per quanto riguarda le sue competenze, i suoi doveri e le sue prerogative.

9.6 Trascorsi 5 (cinque) anni dall'emissione del lodo arbitrale definitivo, il CAMARB è autorizzato a scartare gli atti del caso, restando archiviati solo i lodi arbitrali.

9.7 Le parti hanno il diritto di chiedere il ritiro di tutti i documenti presentati prima della scadenza del termine previsto al punto 11.6.

9.8 Il Regolamento arbitrale CAMARB si applica, in via integrativa e ove applicabile, al presente Regolamento. I casi omessi saranno disciplinati dalla Legge n. 9.307 del 23 settembre 1996, modificata dalla Legge n. 13.129 del 26 maggio 2015, nonché dai trattati e dalle convenzioni sull'arbitrato applicabili nel territorio brasiliano. In assenza di una clausola in tali strumenti, eventuali omissioni saranno risolte con decisione dell'arbitro o del Consiglio di amministrazione del CAMARB, se l'accordo di arbitrato non è stato firmato, e in quest'ultimo caso, la decisione potrà essere rivista dal arbitro dopo la sua costituzione.

9.9 Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2019 e potrà essere modificato solo con delibera del Consiglio di Amministrazione del CAMARB.

Regolamento di arbitrato del lavoro della CAMARB – Camera di arbitrato aziendale – BRASILE, parte integrante e inscindibile del verbale del Consiglio del 02 dicembre 2019.

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