Efficace dal 07 maggio 2018
I DISPOSIZIONI INIZIALI
1.1 CAMARB – CAMERA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO COMMERCIALE – BRASILE, di seguito denominata CAMARB, ha come obiettivo l’amministrazione di procedure arbitrali e altre forme extragiudiziali di risoluzione delle controversie.
1.2 La procedura di mediazione è volontaria e si basa sulla buona fede e sulla volontà delle parti.
1.3 Il Regolamento di Mediazione del CAMARB, ora denominato “Regolamento”, si applicherà ogniqualvolta le parti lo concordino, indipendentemente dall’esistenza di una clausola di mediazione o di scaglionamento che preveda l’adozione delle regole di mediazione del CAMARB o della Camera Arbitrale del Minas Gerais. , vecchio nome di CAMARB.
1.4 Salvo diversa disposizione, si applicherà la normativa vigente alla data della Domanda di Mediazione.
2.1 Possono essere nominati mediatori sia i membri dell'elenco dei mediatori del CAMARB sia coloro che non ne fanno parte, purché siano persone capaci e di cui le parti si fidano.
2.2 La persona o le persone nominate per svolgere la funzione di mediatore sottoscriveranno un documento in cui informeranno di ogni circostanza che possa dare adito a giustificati dubbi circa la loro imparzialità e indipendenza, in relazione alle parti o alla controversia in questione. della mediazione, nonché come la disponibilità necessaria per svolgere la mediazione entro il termine stabilito.
2.2.1 Se nel corso della mediazione il mediatore viene a conoscenza dell'esistenza di un fatto o di una circostanza che può incidere sulla sua imparzialità o indipendenza, deve informare le parti e la CAMARB della necessità del suo ritiro.
3.1 Chiunque desideri risolvere le controversie tramite mediazione, sotto l'amministrazione del CAMARB, deve comunicare la propria intenzione alla Segreteria di tale ente, indicando:
I – nome, indirizzo fisico ed elettronico e qualifiche complete delle parti coinvolte e dei loro eventuali avvocati;
II – copia integrale dell’atto contenente la clausola di mediazione o di escalation, se presente;
III – breve riassunto dell’oggetto della controversia;
IV – valore stimato della controversia
3.2 Tutti i documenti presentati dalle parti devono essere consegnati alla Segreteria del CAMARB in un numero sufficiente di copie da inoltrare al/ai mediatore/i, senza che alcun documento rimanga in custodia presso il CAMARB, ad eccezione della copia della Richiesta di Mediazione e di una copia del Contratto di Mediazione.
3.3 Le comunicazioni della Segreteria del CAMARB e del/dei mediatore/i e le copie delle dichiarazioni delle parti saranno inviate alla parte o, se vi è un avvocato nominato dalla parte, esclusivamente a quest'ultima, tramite lettera, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo. mezzi di comunicazione. comunicazione scritta indirizzata all'indirizzo fornito dalla/e parte/i alla Segreteria.
3.4 Al momento della richiesta di avvio della procedura di mediazione, il richiedente dovrà versare un deposito non rimborsabile pari alla sua quota di spese amministrative.
3.5 In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui ai punti 3.1 e 3.4, la Segreteria stabilirà un termine per l'adempimento. Qualora i requisiti non vengano rispettati entro il termine concesso, la Domanda di Mediazione verrà archiviata, fatta salva la possibilità di una nuova richiesta.
3.6 La Segreteria del CAMARB invierà la Richiesta di Mediazione al convenuto, all'indirizzo fornito dal ricorrente, nonché una copia del presente Regolamento e l'elenco dei nominativi che compongono il suo Elenco dei Mediatori, entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. . , esprimere un parere sulla richiesta, nonché effettuare un deposito non rimborsabile della quota corrispondente della quota di spese amministrative.
3.7 In caso di mancato reperimento del convenuto, il ricorrente ne verrà immediatamente informato e dovrà fornire un nuovo recapito alla Segreteria del CAMARB entro 10 (dieci) giorni, pena l'archiviazione della domanda di mediazione, fatta salva la possibilità di una nuova richiesta.
3.8 Se la parte avversa rifiuta di partecipare alla mediazione, la Segreteria del CAMARB ne darà comunicazione scritta alla parte richiedente.
4.1 Se entrambe le parti hanno concordato in via preliminare di partecipare alla procedura di mediazione, se vi è interesse, possono essere invitate a presentarsi presso la sede del CAMARB, in data, ora e luogo preventivamente programmati dalla Segreteria del CAMARB, in modo che il pre-colloquio possa essere svolto. tenuta. mediazione.
4.2 Il colloquio di pre-mediazione può, a discrezione delle parti o su suggerimento della Segreteria del CAMARB, essere condotto tramite conferenza telefonica.
4.3 Il colloquio di pre-mediazione sarà condotto dalla Segreteria del CAMARB con ciascuna parte, separatamente, a meno che le parti non abbiano precedentemente concordato di svolgerlo congiuntamente.
5.1 La Segreteria del CAMARB chiederà alle parti di nominare, di comune accordo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, il/i mediatore/i che agiranno nella procedura di mediazione.
5.2 Se è necessario che il/i mediatore/i siano nominati dal Consiglio di amministrazione del CAMARB, la Segreteria del CAMARB inoltrerà alle parti un elenco di mediatori con un minimo di tre candidature, inclusi i rispettivi curriculum, chiedendo alle parti di indicare i loro ordine di preferenza in relazione ai mediatori indicati, numerandoli da 1 (uno) a 3 (tre), entro 5 (cinque) giorni.
5.3 La mediazione sarà condotta dal/dai mediatore/i nominati congiuntamente dalle parti.
5.4 In mancanza di coincidenza di indicazioni, la Segreteria del CAMARB può ripetere la procedura prevista al punto 5.2, qualora le parti vi siano interessate, inoltrando un nuovo elenco proposto.
5.5 Se un mediatore nominato muore, viene dichiarato inabile o sospetto o non è più in grado di svolgere i propri compiti e le parti concordano di procedere con la mediazione, devono nominare congiuntamente un altro mediatore entro 10 (dieci) giorni, altrimenti la Segreteria del CAMARB può ripetere la procedura prevista al punto 5.2, inoltrando una nuova lista proposta.
VI DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE
6.1 Dopo la nomina del/dei mediatore/i, la Segreteria del CAMARB preparerà la bozza del Contratto di Mediazione, che conterrà:
I – nome, professione, stato civile e domicilio delle parti e dei loro eventuali avvocati;
II – nome, professione e indirizzo del/dei mediatore/i nominato/i;
III – la questione che sarà oggetto di mediazione;
IV – la lingua in cui verrà condotta la procedura di mediazione;
V – la designazione del luogo, della data e dell’ora delle sessioni di mediazione;
VI – la clausola di riservatezza e la sua portata;
VII – la durata della mediazione;
VIII – la disposizione secondo cui il mediatore non può agire come arbitro o testimone in procedimenti giudiziari o arbitrali relativi all’oggetto del conflitto portato in mediazione;
IX – determinazione della forma di pagamento degli onorari del mediatore e del compenso amministrativo, nonché dichiarazione di responsabilità per il rispettivo pagamento e per le spese di mediazione;
X – firma delle parti, del/dei mediatore/i e di un membro della Segreteria del CAMARB.
6.2 La mediazione si considera avviata alla data in cui è programmata la prima seduta di mediazione, come previsto dall'articolo 17 della Legge n. 13.140/15.
6.2.1 Alla data della prima sessione di mediazione, l'accordo di mediazione deve essere già stato firmato da tutte le parti e dal/dai mediatore/i e gli onorari del/dei mediatore/i devono essere già stati depositati, secondo i termini del presente regolamento.
6.2.2 Una volta iniziata la mediazione, le successive sessioni con la presenza delle parti potranno essere programmate solo con il loro consenso, come previsto dall'articolo 18 della Legge n. 13.140/15.
6.2.3 Durante lo svolgimento del procedimento di mediazione, il termine di prescrizione sarà sospeso, come previsto dall'unico comma dell'articolo 17 della legge n. 13.140/15.
VII DELLA PROCEDURA
7.1 Le fasi e le regole della procedura di mediazione saranno definite dal/dai mediatore/i stesso/i e chiarite da loro all'inizio della prima sessione di mediazione.
7.2 Le sessioni di mediazione possono svolgersi contemporaneamente o separatamente, a seconda della comprensione del mediatore.
7.3 Se ritenuto necessario, il mediatore può richiedere alle parti di presentare un Piano di Mediazione scritto, in forma concisa, entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la prima seduta, descrivendo, tra l'altro: gli elementi, gli obiettivi della mediazione, l'analisi dei loro interessi, delle loro esigenze e dei possibili rischi della controversia, nonché tutti i documenti che ritengono importanti per la corretta informazione del mediatore sulla questione controversa.
7.4 Se le parti lo dichiarano espressamente, il mediatore deve considerare riservate tutte le informazioni e i documenti presentati durante la mediazione.
7.5 Per garantire l'efficacia della procedura, su richiesta del/dei mediatore/i, le parti devono provare che le persone presenti alle sessioni di mediazione hanno il potere di rappresentarle e di prendere le decisioni necessarie per l'effettiva risoluzione del conflitto. , compresa la firma dell'accordo.
7.6 Il mediatore può limitare il numero di persone che rappresentano ciascuna delle parti al fine di creare un ambiente favorevole al corretto svolgimento della procedura.
7.7 La procedura di mediazione si considera conclusa: (i) al raggiungimento di un accordo tra le parti, (ii) in caso di dichiarazione di una delle parti di mancanza di interesse o di impossibilità di raggiungere un accordo, oppure (iii) con decisione del/dei mediatore/i, quando ritengono che nuovi sforzi per raggiungere un consenso non siano giustificati.
7.7.1 Nei casi previsti al punto 7.7, le parti o, a seconda dei casi, il/i mediatore/i devono comunicare alla Segreteria del CAMARB la propria decisione, senza che sia necessario indicarne i motivi.
7.8 Una volta conclusa la procedura di mediazione, tutti i documenti presentati dalle parti o prodotti nel corso della mediazione saranno tenuti a disposizione della parte che li ha presentati per un periodo di 30 (trenta) giorni. Trascorso tale termine, CAMARB è espressamente autorizzata a distruggere tutta la documentazione.
7.8.1 Il mediatore distruggerà tutti gli appunti e gli altri documenti ricevuti o prodotti durante la mediazione.
7.9 La presenza di un avvocato che rappresenti la parte nella mediazione è facoltativa. Quando sei presente, devi firmare l'accordo di riservatezza.
7.9.1 Se solo una delle parti si presenta accompagnata da un avvocato, il mediatore sospenderà la procedura finché tutte le parti non saranno debitamente assistite.
7.10 Qualora non sia possibile mettere per iscritto l'accordo finale, prima della conclusione della sessione di mediazione verrà redatto un documento che conterrà le linee guida generali relative ai punti da affrontare nella predisposizione dell'accordo finale stesso.
7.10.1 La riservatezza della mediazione non si applica a questo documento, che può essere utilizzato per provare i termini di quanto concordato, sia in tribunale ordinario che in arbitrato.
VIII DELLA TASSA DI AMMINISTRAZIONE, DOS COMMISSIONI DEL MEDIATORE E IL ALTRE SPESE
8.1 Le spese inerenti alle procedure di mediazione gestite dal CAMARB saranno determinate in conformità alla Tabella delle spese in vigore al momento della Richiesta di mediazione e comprenderanno la Commissione di amministrazione, gli onorari del mediatore e le altre spese ivi indicate.
8.2 Se nel corso della mediazione si riscontra che il valore economico della controversia, dichiarato dalle parti, è inferiore al valore economico reale determinato sulla base degli elementi prodotti nel corso della procedura, la Segreteria del CAMARB o il mediatore procederà con la relativa correzione e dovranno le parti, se del caso, integrare l'importo inizialmente versato a titolo di Spese di Amministrazione e Onorari del Mediatore, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della citazione loro inviata.
8.3 In caso di mancato pagamento da parte di una delle parti della Commissione di Amministrazione e/o delle Commissioni del Mediatore, entro i termini e gli importi stabiliti nel Prospetto Spese, l'altra parte potrà riscuotere il rispettivo importo, per conto della parte inadempiente, in conformità con per consentire lo svolgimento della mediazione. Qualora la quota di amministrazione e/o le quote non vengano interamente versate entro 15 (quindici) giorni, la mediazione verrà sospesa e potrà essere ripresa una volta effettuato il pagamento di cui sopra.
8.4 Trascorsi 30 (trenta) giorni di sospensione per mancato pagamento, la parte inadempiente sarà intimata ad effettuare il pagamento entro 10 (XNUMX) giorni, trascorsi i quali la mediazione si considererà chiusa. Gli importi relativi alle spese amministrative e alle spese del mediatore versati fino ad oggi saranno restituiti rispettivamente a CAMARB e al/ai mediatore/i.
8.5 Le spese sostenute per l'espletamento degli atti della procedura di mediazione sono a carico della parte che richiede il rispettivo provvedimento o di entrambe le parti se il provvedimento è avviato dal/dai mediatore/i o è previsto dal presente Regolamento. La Segreteria del CAMARB potrà richiedere alle parti un anticipo di importo sufficiente a coprire le spese previste per la mediazione, in un importo da stabilire caso per caso, importo che sarà subordinato alla presentazione di rendiconti.
8.6 Al termine della procedura di mediazione, il CAMARB sarà tenuto a verificare gli importi versati dalle parti, al fine di verificare se saranno necessari pagamenti aggiuntivi, sia a titolo di compensi del mediatore, sia a integrazione della quota di amministrazione o, eventualmente, a titolo di rimborso delle spese sostenute. spese, che dovranno essere debitamente comprovate dal CAMARB o dal/dai mediatore/i, a seconda dei casi. Se tuttavia rimane un saldo a favore delle parti, questo verrà loro rimborsato.
9.1 Nel caso in cui venga avviato un procedimento arbitrale dopo lo svolgimento della mediazione, chiunque abbia partecipato come mediatore nella stessa controversia non può svolgere la funzione di arbitro.
9.2 Al mediatore/ai mediatori è impedito di fungere da testimoni in qualsiasi procedimento legale o arbitrale che possa essere avviato per risolvere lo stesso conflitto.
9.3 La procedura di mediazione sarà strettamente confidenziale e CAMARB, il/i mediatore/i, le parti stesse e tutti gli altri partecipanti hanno il divieto di divulgare qualsiasi informazione a cui abbiano accesso a seguito della mediazione senza l'espresso consenso di tutte le parti. il loro ufficio o la loro partecipazione alla procedura di mediazione, salvo nei casi in cui sussista un obbligo legale di comunicazione.
9.4 La riservatezza della mediazione comprende tutte le informazioni, i documenti e i dati presentati dalle parti, dal/dai mediatore/i e dagli altri soggetti coinvolti nella procedura di mediazione, dalla presentazione della richiesta di mediazione da parte della parte interessata fino alla fine della procedura, indipendentemente dal fatto che non vi è stato alcun accordo tra le parti, fatta eccezione solo per: (i) le informazioni e i documenti espressamente identificati come non riservati; (ii) documenti e informazioni accessibili al pubblico; (iii) documenti e informazioni che erano già noti a tutte le parti coinvolte e non erano protetti da un obbligo di riservatezza concordato in una clausola, termine o contratto separato.
9.5 Salvo diversa disposizione, il luogo della mediazione sarà la sede del CAMARB.
9.6 In assenza di accordo tra le parti, il mediatore o i mediatori determinano la lingua o le lingue del procedimento di mediazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti, inclusa la lingua del contratto, se presente.
9.7 L'eventuale avvio di un procedimento giudiziario o arbitrale non impedirà la prosecuzione del procedimento di mediazione, né il suo avvio, se ciò è nell'interesse delle parti.
9.8 Spetterà al/ai mediatore/i interpretare ed applicare il presente Regolamento in tutto ciò che rientra nelle sue competenze, doveri e prerogative.
9.9 Eventuali omissioni saranno risolte dal/dai mediatore/i o dal Consiglio di Amministrazione del CAMARB, se il primo non è stato ancora nominato.
9.10 Il Consiglio di Amministrazione del CAMARB sarà responsabile della definizione della Tabella delle Spese e dell'Elenco dei Mediatori.
9.11 Si applicano la Tabella e l'Elenco delle Spese in vigore al momento della Richiesta di Mediazione.
9.12 Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 2018 e potrà essere modificato solo tramite delibera del Consiglio di Amministrazione del CAMARB.


