Il Presidente della CAMARB – Camera di Mediazione e Arbitrato Aziendale – Brasile, nell’esercizio dei poteri previsti dallo Statuto[1] e considerando:
1. Che la missione di questa Camera è quella di offrire e promuovere soluzioni per la risoluzione extragiudiziale delle controversie commerciali con agilità ed efficienza, adottando le migliori pratiche nell'amministrazione delle procedure.
2. Il principio di trasparenza, nei limiti della riservatezza imposti dai punti 13.1[2] del Regolamento Arbitrale CAMARB del 2019, 9.2[3] del Regolamento di Arbitrato del Lavoro CAMARB e 10.2[4] del Regolamento di arbitrato accelerato del CAMARB.
3. Le disposizioni dell'articolo 13, §6[5], della Legge n. 9.307/96 (Legge sull'arbitrato), che prevede l'indipendenza, l'imparzialità e la diligenza nell'esercizio delle funzioni degli arbitri.
Risolve che:
4. La CAMARB inizierà a pubblicare le informazioni relative alla composizione dei tribunali arbitrali istituiti nelle procedure da essa amministrate a partire dalla data di entrata in vigore della presente Risoluzione menzionata al punto 11.
5. La pubblicazione verrà effettuata sul sito web del CAMARB (camarb.com.br), dopo la firma dell'Accordo di Arbitrato, e conterrà le seguenti informazioni:
io. numero fittizio non corrispondente alla numerazione assegnata internamente alla procedura arbitrale;
ii. nome completo dell'arbitro;
iii) parte terza nazionalità dell'arbitro;
iv. se l'arbitro è stato nominato da una delle parti, dalle parti congiuntamente, dai co-arbitri, dal Consiglio Direttivo del CAMARB o tramite altra ipotesi non prevista nella presente Delibera;
contro posizione che l'arbitro assume nel Tribunale Arbitrale (presidente/co-arbitro/arbitro unico);
Ho visto. nome del segretario amministrativo del Tribunale Arbitrale, se presente;
vii. data della firma del termine arbitrale;
viii. stato del procedimento arbitrale (attivo, sospeso o concluso).
6. Le seguenti informazioni non saranno pubblicate:
io. nomi delle parti coinvolte nella procedura;
ii. numero assegnato internamente alla procedura arbitrale;
iii) parte terza nomi degli avvocati che rappresentano le parti;
iv. altre informazioni non elencate al punto 5 della presente Risoluzione.
7. Le informazioni non saranno pubblicate a meno che una delle parti non esprima diversamente.
8. La parte che non concorda con la divulgazione delle informazioni relative alla composizione del Tribunale Arbitrale deve esprimere il proprio dissenso mediante ricorso da depositarsi agli atti del rispettivo procedimento arbitrale.
9. Accettando di agire in qualità di arbitro in una procedura amministrata dal CAMARB, l'arbitro acconsente alla pubblicazione delle informazioni elencate nel punto 5 della presente Risoluzione.
Note:
10. La Segreteria del CAMARB aggiornerà periodicamente le informazioni relative alla composizione dei Tribunali arbitrali, sia in caso di istituzione di nuovi procedimenti arbitrali, sia in caso di cambiamenti nei Tribunali stessi, senza rivelarne i motivi.
11. La presente Risoluzione entra in vigore alla data odierna e si applica a tutte le procedure richieste a partire da tale data.
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[1]Art. 19- Fatti salvi gli altri compiti previsti dal presente Statuto, il Presidente:
g) emanare risoluzioni, regolamenti o atti su questioni relative all'amministrazione del CAMARB o alle procedure da esso amministrate.
[2]13.1. La procedura arbitrale sarà strettamente confidenziale e al CAMARB, agli arbitri, agli altri professionisti coinvolti nel caso e alle parti stesse è vietato divulgare qualsiasi informazione a cui abbiano accesso in conseguenza del loro lavoro o della loro partecipazione al processo, senza l'autorizzazione consenso di tutte le parti. le parti, salvo i casi in cui sussista un obbligo legale di pubblicità e quanto disposto dal presente regolamento.
[3] 9.2. La procedura arbitrale sarà strettamente confidenziale e al CAMARB, agli arbitri, agli altri professionisti coinvolti nel caso e alle parti stesse è vietato divulgare qualsiasi informazione a cui abbiano accesso in conseguenza del loro lavoro o della loro partecipazione al processo, senza l'autorizzazione consenso di tutte le parti. le parti, salvo i casi in cui sussista un obbligo legale di pubblicità e quanto disposto dal presente regolamento. Nel caso di cui al punto 3.8, la Segreteria del CAMARB è autorizzata a comunicare i nomi delle parti, l'oggetto della controversia e il suo valore per i professionisti che intende includere nell'elenco da presentare alle parti, ai fini dell'esecuzione del contratto. previa verifica dell’interesse, della disponibilità, dell’indipendenza e dell’imparzialità.
[4] 10.2. La procedura arbitrale sarà strettamente confidenziale e al CAMARB, agli arbitri, agli altri professionisti coinvolti nel caso e alle parti stesse è vietato divulgare qualsiasi informazione a cui abbiano accesso in conseguenza del loro lavoro o della loro partecipazione al processo, senza l'autorizzazione consenso di tutte le parti. le parti, salvo i casi in cui sussista un obbligo legale di pubblicità e quanto disposto dal presente regolamento. Nel caso di cui al punto 3.8, la Segreteria del CAMARB è autorizzata a comunicare i nomi delle parti, l'oggetto della controversia e il suo valore per i professionisti che intende includere nell'elenco da presentare alle parti, ai fini dell'esecuzione del contratto. previa verifica dell’interesse, della disponibilità, dell’indipendenza e dell’imparzialità.
[5] § 6 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'arbitro deve agire con imparzialità, indipendenza, competenza, diligenza e discrezione.
Flavia Bittar Neves


